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Imprese produttrici energia rinnovabile e distribuzione e se stesse tramite teleriscaldamento: doppio beneficio fiscale

di Unindustria Calabria
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La sentenza della Corte di Cassazione n. 366 del 7 gennaio 2026 ha introdotto un importante chiarimento in materia di incentivi energetici, legittimando il doppio beneficio fiscale per le imprese che producono energia rinnovabile (biomassa o geotermia) e la distribuiscono tramite teleriscaldamento a sé stesse.

In particolare, la sentenza ha stabilito che:

  • Cumulabilità delle agevolazioni: L’impresa che produce energia rinnovabile e la utilizza per il proprio fabbisogno (autofinanziamento) può fruire del credito d’imposta previsto per il gestore della rete di teleriscaldamento e, contemporaneamente, dello sconto sull’energia ricevuta previsto per il cliente finale.
  • Superamento del conflitto fornitore-cliente: La pronuncia permette all’impresa che produce energia da biomassa o geotermia e la fornisce alla propria azienda, tramite teleriscaldamento, di godere degli incentivi sia in quanto fornitore sia in quanto utente finale della fornitura di calore.
  • Compensazione legittima: L’impresa è quindi legittimata a compensare gli sconti praticati, non vedendosi più disconoscere il credito d’imposta per la natura “condivisa” tra produttore e utente della stessa entità aziendale.

La sentenza n. 366/2026 si inserisce nel contesto della normativa (art. 8, comma 10, lett. f, legge 448/1998) finalizzata a incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, confermando che il meccanismo di teleriscaldamento agevolato si applica anche quando non vi è una distinzione fisica tra produttore e utente finale del calore. La sentenza, inserendosi in un contenzioso riguardante azienda agricola, ricorda, oltretutto, che questo principio deriva dalla normativa appena citata come interpretata autenticamente dall’art. 2, comma 138, della legge n. 244 / 2007

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