White list nelle gare di lavori – Chiarimenti da parte di ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata su un’istanza, relativa a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di lavori, con la quale si contestava un’aggiudicazione deducendo la presunta falsità della dichiarazione resa dall’operatore economico aggiudicatario in merito all’iscrizione nella c.d. “white list”.
L’Anac ha richiamato la disciplina della lex specialis, che prevedeva, ai fini della partecipazione, alternativamente l’iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ovvero la presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo presso la prefettura competente. Dall’istruttoria è emerso che l’operatore economico aveva presentato sin dal 2021 l’istanza di iscrizione alla white list, successivamente reiterata, sebbene non ancora formalmente definita. In tale contesto, l’indicazione dell’avvenuta iscrizione, in luogo della presentazione dell’istanza, è stata qualificata come errore materiale, non idoneo a incidere sulla legittimità della partecipazione, anche in quanto il requisito risultava comunque soddisfatto secondo la disciplina di gara. L’Autorità ha inoltre evidenziato che una dichiarazione può rilevare come falsa solo se idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Alla luce delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha ritenuto infondate le doglianze e ha confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante, ritenendo pertanto legittima l’aggiudicazione disposta nell’ambito della procedura di gara.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.