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Prestazione di integrazione salariale “unica” – Decreto legge maltempo (Calabria, Sardegna, Sicilia) – Istanze entro 31 maggio 2026

di Unindustria Calabria
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Con recente messaggio l’INPS fornisce le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione della prestazione di integrazione salariale “unica” introdotta dal DL n. 25/2026 (nostra notizia del 6 marzo 2026 dal titolo “Decreto legge maltempo. Misure urgenti per i datori di lavoro (Calabria, Sardegna, Sicilia) per emergenza eventi metereologici”).

In particolare, tale prestazione è stata introdotta in favore dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti, nonché dei lavoratori autonomi, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito i territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.

Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse del citato messaggio.

Termini e modalità di invio delle domande ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del DL n. 25/2026

La domanda per la richiesta della misura in oggetto deve essere presentata dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni.

L’INPS precisa che tale misura è riconosciuta anche in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati nell’Allegato n. 1 al messaggio in esame, ma sono formalmente alle dipendenze di agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori.

In analogia a quanto sopra, la misura di sostegno è altresì riconosciuta in favore dei lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro distaccatario, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati nel predetto Allegato n. 1, ma sono formalmente alle dipendenze di datori di lavoro distaccanti aventi sedi in località diverse dai citati territori.

In merito ai termini di presentazione delle domande, l’INPS comunica che le istanze devono essere presentate entro il 31 maggio 2026 attraverso specifiche modalità.

Tale termine, in base al testo vigente dell’articolo 5 del DL n. 25/2026, non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di consentire una tempestiva erogazione della misura di sostegno ai lavoratori, l’Istituto ritiene opportuno che i datori di lavoro o gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.

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