INPS: estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio
Con recente messaggio l’INPS fornisce chiarimenti per la corretta applicazione dell’articolo 1, comma 221, della legge di bilancio 2026.
In particolare, tale disposizione ha introdotto, all’articolo 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001), il nuovo comma 2-bis, secondo cui: “Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino”.
L’INPS ricorda che l’articolo 4 del Testo Unico disciplina le assunzioni in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, prevedendo, al comma 1, che: “In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro […] il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo”.
Il successivo comma 2 prevede che l’assunzione di personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al citato Testo Unico, sia con personale a tempo determinato sia con lavoratori somministrati, può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo o anche con un anticipo superiore, se previsto dalla contrattazione collettiva.
Il comma 3, inoltre, disciplina uno sgravio contributivo del 50 per cento, in favore dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo. L’assunzione in sostituzione può avvenire anche con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Con riferimento al campo di applicazione dello sgravio contributivo, il citato articolo 4 del Testo Unico prevede che lo sgravio trovi applicazione per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/1987.
Destinatari del beneficio sono, pertanto, i datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità. L’INPS precisa che, atteso il tenore letterale della norma, tale requisito deve essere posseduto dal datore di lavoro al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
Inoltre, come previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 4, i benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento o per un periodo massimo di 12 mesi in caso di sostituzione delle lavoratrici autonome di cui al Capo XI del Testo Unico.
Con la nuova disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 221, della Legge di Bilancio 2026, è stata prevista la possibilità di affiancamento delle due figure, “sostituto/a” e “sostituito/a”, anche successivamente al rientro in servizio di quest’ultima e fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Per effetto di tale novità normativa, anche per il periodo ulteriore di affiancamento è possibile riconoscere lo sgravio contributivo previsto dal citato comma 3 dell’articolo 4 del Testo Unico per l’assunzione a tempo determinato del sostituto.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, laddove ricorrano i requisiti sopra riportati, è possibile accedere allo sgravio in esame per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.
Per ogni chiarimenti e supporti è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.