Garanzia sulla rata di saldo: il MIT definisce l’importo da coprire negli appalti pubblici
Il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla garanzia sulla rata di saldo prevista dal D.lgs. 36/2023.
In particolare, è stato richiesto se tale garanzia debba essere commisurata all’intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale ovvero alla sola quota pari allo 0,5% di cui all’art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Il MIT ha evidenziato la diversa ratio delle due disposizioni. La ritenuta dello 0,5% è finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori da parte dell’appaltatore e opera quale forma di cauzione trattenuta sui pagamenti progressivi, svincolabile solo a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.
La garanzia sulla rata di saldo è invece diretta a tutelare la stazione appaltante da eventuali difformità dei lavori emerse nel periodo intercorrente tra l’emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso, periodo che può estendersi fino a due anni.
Il MIT ha pertanto chiarito che la garanzia sulla rata di saldo deve coprire l’intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.