Ordinanza Regione Calabria – Sospensione Lavorazioni – Rischio Caldo Eccessivo

Il Presidente della Regione Calabria ha emanato nelle scorse ore la specifica ordinanza n.1/2026, in analogia a quanto avviene da alcuni anni nel periodo estivo, con cui ha stabilito il DIVIETO di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 10/06/2026 e fino al 30/09/2026, sull’intero territorio regionale.

Il divieto opera nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavorazioni all’aperto da parte di AZIENDE EDILI e del settore AGRICOLO e FLOROVIVAISTICO, dell’IGIENE AMBIENTALE, nonché negli stabilimenti caratterizzati da attività in AMBIENTI CONFINATI O PRIVI DI ADEGUATA VENTILAZIONE e nel SETTORE ESTRATTIVO in condizioni di esposizione prolungata a elevate temperature e a stress termico ambientale limitatamente AI SOLI GIORNI in cui la mappa del rischio indicata sul sito

https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/

relativa a: “lavoratori esposti al sole”, con “attività fisica intensa” ed alle ore 12:00 riporti un livello di rischio “ALTO”;

Pertanto, le aziende che si trovino a riscontrare la presenza delle condizioni sopra indicate, dovranno visionare nel periodo interessato i dati riportati al link sopra indicato e verificare, alle ore 12.00, la sussistenza o meno dei presupposti per dare seguito alla sospensione delle attività.

L’Ordinanza non si applica in caso di interventi urgenti e improrogabili necessari al ripristino di servizi essenziali, così come resta salvo il potere dei sindaci di emanare provvedimenti più restrittivi a livello locale.

La mancata osservanza degli obblighi previsti nella citata ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

Si ricorda che è ammessa la facoltà per le aziende di provvedere ad una modifica dell’organizzazione del lavoro con variazione, ad esempio, degli orari di attività concentrando le stesse nelle fasce orarie a minor impatto di esposizione solare ovvero il ricorso, in presenza di temperature superiori a 35 gradi, anche percepiti, all’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per le specifiche motivazioni meteo (calore eccessivo).