Riforma previdenza complementare: riepilogo obblighi datori di lavoro e lavoratori dal 1° luglio 2026
Facendo seguito a precedenti informative in materia riteniamo opportuno ricordare che, come noto, a partire dal 1° luglio 2026, una delle novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) consiste nel passaggio dal vecchio “silenzio-assenso” al meccanismo di adesione automatica (auto-enrolment) alla previdenza complementare per i nuovi lavoratori assunti nel settore privato.
Il quadro normativo e operativo delinea i seguenti obblighi e impatti legati alle recenti direttive COVIP e alla gestione del Fondo di Tesoreria INPS tenendo presente che il datore di lavoro ha l’obbligo tassativo di consegnare al dipendente, all’atto dell’assunzione, una dettagliata informativa sulla forma pensionistica di riferimento e la tempistica dei 60 giorni o i diversi termini per recedere o le altre tempistiche descritte di seguito.
Obblighi e tempi per l’adesione automatica
- Iscrizione immediata: Il lavoratore del settore privato (con prima assunzione successiva al 30 giugno 2026) viene considerato aderente al fondo pensione fin dal primo giorno di lavoro.
- Diritto di recesso ridotto: Il dipendente ha 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per esprimere esplicitamente la propria rinuncia. Se non comunica il proprio rifiuto entro questo termine, l’adesione si consolida.
- Cosa viene versato: A differenza del passato (in cui confluiva solo il TFR), l’adesione automatica comporta il versamento dell’intero TFR maturando, a cui si aggiungono le contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro nelle misure stabilite dai contratti collettivi.
- Finestra per i già assunti: Per i lavoratori già in forza al 30 giugno 2026 che non hanno mai espresso una scelta sul TFR, è prevista una finestra temporale fino al 31 dicembre 2026 per decidere; in caso di inerzia, dal 1° gennaio 2027 il TFR confluirà automaticamente nel fondo di riferimento
I contratti a termine di durata inferiore a 60 giorni sono esclusi dal meccanismo del silenzio-assenso e dall’adesione automatica alla previdenza complementare previsti dalla nuova normativa in vigore dal 1° luglio 2026. Anche se il contratto dura meno di 60 giorni, resta tuttavia intatta la facoltà del dipendente di scegliere volontariamente e in modo espresso di iscriversi alla previdenza complementare, superando l’esclusione dell’automatismo. Non esistono eccezioni per il datore di lavoro sul piano informativo. Anche per contratti di pochissimi giorni, l’azienda è comunque obbligata a consegnare la scheda informativa sulla previdenza complementare all’atto dell’assunzione.
Per i lavoratori non di prima assunzione che avviano un nuovo contratto dal 1° luglio 2026, lo scenario si divide in base al pregresso:
1) Se il lavoratore aveva scelto di lasciare il TFR in azienda
- Cosa succede: La scelta precedente non si trasferisce in automatico.
- Obblighi del datore di lavoro: Il nuovo datore di lavoro deve somministrare la nuova informativa sulla previdenza complementare.
- Cosa fa il lavoratore: Se intende mantenere il TFR in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS) deve esprimere esplicitamente la propria rinuncia all’adesione automatica compilando l’apposita modulistica entro 60 giorni dalla nuova assunzione. Se non esprime alcuna volontà entro 60 giorni, scatta il meccanismo del silenzio-assenso con iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal CCNL applicato.
2) Se il lavoratore aveva già aderito alla previdenza complementare
- Cosa succede: Il lavoratore mantiene la sua qualifica di iscritto alla previdenza integrativa, ma l’automatismo varia a seconda del settore.
- Obbligo di verifica e dichiarazione: Il nuovo datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la posizione del dipendente acquisendo una sua specifica dichiarazione in merito alla pregressa iscrizione e alla destinazione (anche parziale) del TFR.
- Stesso settore/stesso CCNL: Se il nuovo lavoro applica la medesima contrattazione collettiva o fa riferimento allo stesso fondo negoziale, il flusso dei versamenti del TFR e dei contributi riprende verso la forma pensionistica complementare di riferimento.
- Cambio di settore/nuovo CCNL: Se il lavoratore cambia settore contrattuale, l’adesione automatica opera nel momento in cui c’è già una posizione previdenziale aperta. In mancanza di una scelta esplicita di trasferimento o di una diversa indicazione entro i termini, il TFR e le relative contribuzioni confluiscono in automatico nel fondo di riferimento della nuova categoria.
Le recenti Direttive COVIP
La COVIP, tramite la deliberazione del 19 giugno 2026 e la successiva comunicazione del 16 luglio 2026, ha fornito le linee guida operative per l’applicazione della riforma:
- Nuovi obblighi informativi: I datori di lavoro hanno l’obbligo tassativo di consegnare al dipendente, all’atto dell’assunzione, una dettagliata informativa sulla forma pensionistica di riferimento, le opzioni di investimento e la tempistica dei 60 giorni per recedere.
- Fondo di destinazione: In caso di mancata scelta espressa, il TFR e i contributi vengono devoluti al fondo pensione negoziale/collettivo previsto dai contratti collettivi o, in subordine, a forme pensionistiche individuate a livello aziendale o direttamente a FondInps.
- Investimenti Life Cycle e Prestazioni: Gli statuti dei fondi si stanno adeguando per introdurre comparti di investimento basati sul ciclo di vita (life-cycle, parametrati sull’età e l’orizzonte temporale del lavoratore) e nuove formule di erogazione flessibile delle rendite.
- Nota di rinvio: La piena portabilità del contributo datoriale (inizialmente prevista per il 1° luglio) è stata ufficialmente posticipata al 31 ottobre 2026
Impatto sul Fondo di Tesoreria INPS
La riforma ha modificato radicalmente le soglie dimensionali delle aziende che obbligano il datore di lavoro a versare all’INPS il TFR lasciato in azienda (cioè quello dei lavoratori che rifiutano la previdenza complementare):
- Nuova soglia per il biennio 2026-2027: L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria scatta per tutte le aziende che impiegano una media di almeno 60 dipendenti (rispetto al precedente limite storico dei 50 dipendenti).
- Progressione futura: La soglia è destinata a ridursi nuovamente a quota 50 dipendenti a partire dal 2028. Di conseguenza, le aziende tra i 50 e i 59 dipendenti non devono temporaneamente versare le quote all’INPS per i dipendenti che scelgono di mantenere il TFR in azienda, gestendolo internamente.