Amianto nei micro cantieri: deposito temporaneo consentito presso la sede dell’impresa

Con risposta a interpello del 16 luglio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto derivanti da micro-cantieri, in particolare quando l’impresa esecutrice opera su interventi multipli di rimozione di amianto compatto.

Il MASE conferma che, in presenza di quantità limitate di rifiuti, il deposito temporaneo può essere effettuato presso la sede dell’impresa che ha eseguito il lavoro, senza necessità di autorizzazione, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa ambientale. La risposta chiarisce che tale deposito non costituisce attività di gestione rifiuti, ma rientra nella disciplina del deposito temporaneo ai sensi dell’art. 193 del Dlgs 152/2006.

Il MASE richiama l’art. 185-bis del Dlgs 152/2006 e la giurisprudenza di Cassazione, individuando tre requisiti cumulativi affinché il deposito temporaneo possa avvenire in un luogo diverso dal cantiere:

  • Disponibilità del sito in capo al produttore del rifiuto;
  • Collegamento funzionale con il luogo di produzione;
  • Presenza dei presidi di sicurezza necessari (es. divieto di miscelazione dell’amianto).

In tali condizioni, anche per i rifiuti contenenti amianto, il deposito presso la sede dell’impresa è consentito.

Per micro-cantieri con quantità ridotte, il trasporto dal luogo di produzione alla sede dell’impresa può essere accompagnato da documento di trasporto (DDT) in alternativa al formulario, con indicazione di luogo di produzione, tipologia, quantità e destinazione. Per aspetti operativi quali soste tecniche, trasbordo, cambio trasportatore e annotazioni nel RENTRI, il MASE rinvia alle istruzioni del DD 251/2023 sulla tenuta del formulario.

Per approfondimenti circa la normativa in evidenza e gli ulteriori sviluppi pratici, sono a disposizione gli uffici delle Associazioni Territoriali di riferimento.