Appalti pubblici e DM 37/2008 – Le abilitazioni impiantistiche sono requisiti di esecuzione, non di partecipazione

Il TAR Puglia, Bari, ha ribadito che le abilitazioni tecnico-professionali previste dal D.M. n. 37/2008 non costituiscono, di per sé, requisiti di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, ma requisiti da dimostrare nella fase esecutiva. Per le imprese edili il principio è rilevante soprattutto negli appalti che comprendono lavorazioni impiantistiche, poiché il possesso della relativa abilitazione non può essere automaticamente richiesto come condizione di ammissione alla gara quando la lex specialis non lo preveda espressamente come autonomo requisito.

La controversia riguardava una procedura nella quale la società ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per mancanza dell’abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. n. 37/2008, ritenuta requisito essenziale e inderogabile di idoneità professionale.

Il TAR ha respinto tale ricostruzione, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le abilitazioni già previste dalla legge n. 46/1990 e oggi disciplinate dal D.M. n. 37/2008 non attengono alla partecipazione alla procedura di gara, ma alla successiva fase di esecuzione delle prestazioni.

La sentenza richiama inoltre il principio secondo cui il possesso della qualificazione SOA assolve agli oneri documentali relativi alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari per l’affidamento di lavori pubblici. L’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 non costituisce quindi un requisito di qualificazione SOA né, in quanto tale, un requisito generale di partecipazione alla gara.

Nel caso concreto, il disciplinare richiedeva come requisito di partecipazione il possesso della qualificazione SOA nella categoria OG11, classifica I, senza prevedere separatamente il possesso dell’abilitazione di cui al D.M. n. 37/2008. L’aggiudicataria aveva dichiarato e dimostrato il possesso dell’attestazione SOA richiesta e, secondo il TAR, ciò era sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura.

L’eventuale dimostrazione dell’abilitazione professionale deve pertanto intervenire nella fase esecutiva. La pronuncia richiama, sul punto, anche la delibera ANAC n. 530 del 17 maggio 2017, secondo cui l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. n. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione.

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