RENTRI – Entrata in vigore dell’obbligo del FIR digitale (xFIR) dal 15 settembre 2026 e fine del regime transitorio–Le aziende e le organizzazioni escluse

Riteniamo utile ricordare che a partire dal 15 settembre 2026, diventa ufficialmente obbligatorio l’utilizzo esclusivo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale (xFIR), naturalmente solo per le aziende e le organizzazioni che alle varie scadenze hanno avuto l’obbligo di iscriversi al RENTRI. Viceversa le non obbligate ad iscriversi al RENTRI possono continuare ad utilizzare il Fir cartaceo vidimato digitalmente.

L’introduzione del formulario digitale. come noto, è stata originariamente disposta dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 (Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale).

La decorrenza iniziale dell’obbligo era stata fissata al 13 febbraio 2026. Tuttavia, per agevolare la transizione delle imprese e superare le iniziali difficoltà tecniche della piattaforma, come noto, il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n: 200/2025 convertito in legge n. 26/2026) ha concesso una proroga dal 13 febbraio 2026 al 15 settembre 2026. Durante questo periodo transitorio, è stato consentito alle aziende l’utilizzo alternativo del FIR cartaceo vidimato digitalmente.

  • A partire dal 15 settembre 2026 cessa anche la sospensione temporanea delle sanzioni. Saranno infatti applicabili le penalità relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati al portale. I FIR informatici dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite i servizi del portale ufficiale RENTRI (utilizzando SPID, CIE o CNS) o tramite l’applicazione mobile dedicata.
  • Quanto sopra è stato oggetto di precedenti nostre informative tramite le newsletters alle aziende ed in particolare, da ultimo, notizia del 23 luglio 2026 dal titolo “Ambiente e Rentri: dal 5 agosto 2026 aggiornamento obbligatorio sistemi operativi per l’utilizzo App Rentri Fir digitale in vista del 15 -09-2026”
  • Si ricorda che sono obbligate ad iscriversi al RENTRI: 1) le imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti che effettuano il trattamento dei rifiuti; 2) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti; 3) i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, commercianti ed intermediari di rifiuti (con o senza detenzione); 4) trasportatori ed intermediari di rifiuti non pericolosi; 5) imprese ed Enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento acque, fumi o fognature;
  • Si ricorda che non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI: 1) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali ed artigianali che hanno fino a 10 dipendenti; 2) Le aziende edili, indipendentemente dal numero dei dipendenti, che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e scavo (terre e rocce da scavo, macerie, cemento, mattoni, ceramiche pulite).

La legge di bilancio 2026 ha allargato le aziende esonerate dall’obbligo di iscrizione al RENTRI e cioè: 1) imprese fino a 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi; 2) imprenditori agricoli soggetti all’art. 2135 cc. con volume di affari fino a 8000 euro (anche se producono rifiuti pericolosi); 3) imprenditori agricoli (anche produttori di rifiuti pericolosi e con volume di affari superiore a 8000 euro a prescindere dal numero di dipendenti) che adempiono gli obblighi ambientali attraverso la corretta conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione (Fir) o dei documenti di conferimento a circuiti organizzati di raccolta; 4) Viene confermata l’esenzione delle imprese che trasportano in conto proprio i propri rifiuti non pericolosi con iscrizione in categoria 2-bis dell’albo gestori); 5) i produttori di rifiuti pericolosi  non rientranti in organizzazione di Ente o impresa (come liberi professionisti, avvocati, medici, dentisti, veterinari, ecc…) ma devono adempiere alla gestione dei rifiuti attraverso il Fir o i documenti di conferimento a circuiti organizzati di raccolta.