Malattia: tutela riconosciuta anche per il giorno precedente in caso di visita ambulatoriale

Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS introduce un’importante modifica ai criteri di riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, estendendo la possibilità di valorizzare il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio.

Si supera così il precedente orientamento, che consentiva tale riconoscimento solo in caso di visita domiciliare.

Prima della circolare, per il riconoscimento dell’indennità di malattia:

– il certificato doveva essere redatto il primo giorno dell’evento;

– l’INPS riconosceva come primo giorno anche quello immediatamente precedente, ma solo se:

  • il medico aveva effettuato visita domiciliare;
  • nel certificato era valorizzato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” con la data del giorno precedente.

In caso di visita ambulatoriale, il riconoscimento del giorno precedente era escluso.

A partire dalla pubblicazione della nuova circolare, l’INPS estende la tutela.

Quindi, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico è riconosciuto anche in caso di visita ambulatoriale, purché ricorrano le stesse condizioni previste per le visite domiciliari.

La tutela è riconosciuta solo se:

– la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” non è anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;

– il giorno precedente non è festivo infrasettimanale;

– il giorno precedente non cade di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.

L’obiettivo è garantire una tutela effettiva ed equa su tutto il territorio nazionale, evitando penalizzazioni nei casi in cui la visita non possa essere effettuata il giorno stesso della chiamata.

Per ogni chiarimento in merito alla disciplina in questione, potrete rivolgervi agli uffici delle Associazioni Territoriali di riferimento.