Si segnala che l’iter giudiziario relativo alla corretta interpretazione della normativa sulla imponibilità fiscale e contributiva che disciplina la trasferta si è concluso con una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite favorevole alle istanze aziendali. La sentenza risolve precedente contrasti giurisprudenziali.
Tale pronuncia, fortemente auspicata dall’Ance che, unitamente ad altri sistemi associativi, ha sostenuto l’azione giudiziaria con un supporto legale al fine di ottenere un’interpretazione che riconosca anche in luoghi sempre variabili e diversi l’efficacia retroattiva della vigente normativa parrebbe metter fine all’annosa questione relativa alla gestione del trattamento economico ai fini previdenziali e fiscali dei lavoratori in trasferta (vedi nostra notizia del 15 dicembre 2016 dal titolo “Lavoratori in trasferta e trasfertisti: interpretazione autentica in materia di imponibilità contributiva e fiscale- Per le aziende edili battaglia vinta dall’Ance”).
In sostanza, con l’intervento della citata sentenza, le indennità di trasferta abituale, spettanti agli addetti tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, possono godere del regime agevolato (imponibilità fiscale e contributiva nella misura del 50% del loro ammontare), se corrisposte in misura fissa, a prescindere dalla continuità della corresponsione delle stesse.
Per l’applicazione della riduzione del 50% degli imponibili fiscali e contributivi devono sussistere le seguenti tre condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
La norma di interpretazione è retroattiva, quindi per il passato e per il futuro. Le situazioni per le aziende possono essere differenti a seconda se le trasferte sono esclusivamente all’interno del comune o se sono esclusivamente fuori dal comune ai fini di stabilire se applicare la disciplina dei trasfertisti o delle trasferte in senso stretto ai fini di optare per i rimborsi analitici (mai imponibili) o forfettari (non imponibili entro determinati limiti).
Per ogni immediato chiarimento e necessità operative è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.