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Il ritardo nel rilascio dell’agibilità dell’immobile all’impresa di costruzione, non esime gli acquirenti che intendano usufruire del cosiddetto bonus prima casa, dall’obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, entro i 18 mesi dall’acquisto.
La residenza, infatti, può essere trasferita, entro il suddetto termine, anche in altra abitazione sita nello stesso Comune.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con recente con l’Ordinanza.