La legge di bilancio 2018, innovando la vigente normativa sugli ammortizzatori ha riconosciuto l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Anpal.
La novità prevede che la procedura di consultazione sindacale finalizzata all’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia previsto espressamente il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo recante un piano di ricollocazione dei lavoratori.
I lavoratori interessati all’accordo di ricollocazione hanno, attraverso il citato assegno, la possibilità di essere assunti da altra azienda.
Si evidenzia che ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua, la quale potrà quindi essere rifiutata senza conseguenze in ordine all’integrazione salariale percepita.
Il lavoratore che accetti l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore di lavoro, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, ha diritto:
- all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- all’erogazione, da parte dell’Inps, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Al datore di lavoro, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere e che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, spetta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua (importo rivalutato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo), per un periodo non superiore a:
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, cui possono aggiungersi ulteriori sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
Sia le aziende che hanno stipulato l’accordo di ricollocazione, sia i lavoratori devono seguire determinati adempimenti e procedure unitamente all’ANPAL.
Per ogni informazione ed assistenza è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.