La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, ha fornito alcune indicazioni operative sulle attuazioni del Protocollo degli Enti bilaterali.
Per gli operai, è stata confermata la decorrenza dal 1° ottobre 2018 dei contributi per:
- Fondo sanitario nazionale 0,35%;
- Fondo prepensionamento ulteriore 0,10%;
- Fondo incentivo all’occupazione 0,10%.
Peraltro, su indicazione delle parti sociali, tali aliquote, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, saranno richieste dalle Casse Edili solo dal 1° dicembre 2018. Tale contribuzione, quindi, sarà inserita nella denuncia mensile ad iniziare dal periodo di competenza di dicembre 2018 (pagamento gennaio 2019).
Per quanto attiene il Fondo incentivo all’occupazione, occorrerà attendere le determinazioni delle parti sociali sull’ambito nazionale o territoriale dello stesso.
Sono state fornite indicazioni anche sulle assistenze sanitarie previste dalla contrattazione territoriale che, in base al C.C.N.L., decadono automaticamente dal 1° gennaio 2019.
Viene sottolineato che, in relazione alla tempistica di avvio di fatto del Fondo sanitario nazionale, le parti sociali territoriali potranno definire le modalità di conclusione delle prestazioni sanitarie locali, al fine di assicurare la continuità delle stesse.
Per gli impiegati, i versamenti per il Fondo sanitario, determinati nella misura dello 0,26%, saranno effettuati nel mese di dicembre 2018 e comprenderanno i contributi relativi ai tre mesi da ottobre a dicembre.
Ovviamente, qualora le imprese versassero, come previsto dal C.C.N.L., detta contribuzione per gli impiegati tramite le Casse Edili, analogamente a quanto stabilito per gli operai, il pagamento avverrà nel mese di gennaio 2019.
Per ogni chiarimento di operatività ed informazioni ulteriori è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.