Si comunica che il Ministero delle Infrastrutture ha inviato ai Dipartimenti del Ministero nonché a Ferrovie, Anas ed RFI, un comunicato con il quale fornisce chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione dell’articolo 103 DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cfr. allegato).
Come noto, tale norma disciplina la sospensione di tutti i termini, perentori e ordinatori, relativi ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o di ufficio. Tuttavia, l’estrema genericità della disposizione, non consentiva di comprendere, in modo inequivocabile, se la stessa potesse trovare applicazione anche con riferimento alle procedure di gara di cui al d.lgs. 50/2016.
Stante le numerose richieste di chiarimento pervenute al MIT sul punto dalle stazioni appaltanti, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire una precisa interpretazione al riguardo, confermando che la norma si applica anche alle procure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni, che rappresenta, anzi, la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione.
Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni eventuale approfondimento.