Approvato in via definitiva il cosiddetto “taglio al cuneo fiscale” che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro.
Il provvedimento interviene su due fronti riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo dello stesso o una detrazione dall’imposta lorda.
La legge di conversione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, conferma il meccanismo introdotto dal Decreto Legge che, in sostanza, prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro, sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a 40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale.
Redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 28mila euro
A chi percepisce questo tipo reddito è riconosciuto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 che diventa di 1.200 euro a decorrere dal 2021. Questo comporterà che, a partire dal 1° luglio 2020, i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del cosiddetto Bonus “Renzi”, otterranno, complessivamente, una maggiorazione mensile pari a 20 euro.
Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal su citato bonus, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.
Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.
– Redditi da lavoro dipendente e assimilato da 28mila euro a 40mila euro
A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
I sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo in via automatica e l’ulteriore detrazione ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi. Qualora il trattamento integrativo o la detrazione si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvederanno al recupero del relativo importo.
Le tabelle illustrative degli effetti della riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni di operai e impiegati tanto nella generalità dei settori che di quello edile sono disponibili presso gli uffici della sede Territoriale di riferimento.