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DPCM 10 aprile

di admin

Adottato dal Governo un nuovo DPCM (cfr. allegato) che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.

Nel merito, il provvedimento provvede a riepilogare e riordinare le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, a sostituirne le previsioni e gli allegati.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020;
  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario – per le attività che hanno già provveduto – reiterare la comunicazione al Prefetto;
  • attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera;
  • servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, recependo anche gli orientamenti interpretativi contenuti nelle FAQ rese note da Confindustria.

In particolare, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

  1. l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
  2. la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Inoltre, sempre in linea con gli orientamenti di Confindustria, si rammenta che le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio hanno già chiarito:

  1. la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo;
  2. ai fini dell’individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Il nuovo DPCM conferma poi:

  1. per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali;
  2. la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  3. il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.

Sulla base dell’impostazione sopra richiamata che, nei fatti, ricalca quella dei precedenti provvedimenti di sospensione, appare ragionevole ritenere che rimangano confermate le considerazioni espresse con riguardo al concetto di funzionalità e di e-commerce, largamente confermate nelle FAQ del Governo.

Al contrario, riguardo alle modifiche apportate alla lista dei Codici ATECO e diversamente da  quanto richiesto da Confindustria, il nuovo DPCM non apporta modifiche sostanziali al precedente DM inserendo, per quel che riguarda il settore industriale, soltanto alcuni Codici del settore del legno (16), della fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1) e quelli relativi alla fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1) e alla fabbricazione di computer (26.2). Tali interventi, purtroppo, non risolvono i problemi che si sono manifestati nelle filiere di produzione, confermando l’inadeguatezza dei Codici ATECO a  descrivere la complessità del nostro sistema industriale. Infine, per quel che riguarda gli altri settori si segnala, tra le altre, la riapertura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e della vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati.

Per ogni ulteriore eventualità, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

Decreto 10 aprile

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