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Covid 19, edilizia: proroga della validità dei titoli abilitativi e dei certificati ed obbligo pagamento dei lavori già eseguiti

di admin

Il decreto “Cura Italia”, convertito in legge ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene alcune misure di interesse per il settore delle costruzioni.

In particolare viene modificata la scadenza, inizialmente prevista al 15 giugno, per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, che conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tale previsione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate nonché anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Viene, altresì, previsto che il  termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni.

Viene, inoltre, disposto che nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento del lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

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