Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Cura italia che entrano in vigore dal 30 aprile corrente.
Tra le misure adottate, se ne segnalano alcune in materia ambientale:
PROROGA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
In sede di conversione è stato precisato che la proroga di 90 giorni, successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, si applica anche alle autorizzazioni ambientali, comunque denominate, quali ad esempio, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI RIFIUTI
Viene confermata la proroga al 30 giugno 2020 di alcuni termini la cui scadenza era invece fissata per il 30 aprile.
Si segnala la proroga della presentazione della dichiarazione ambientale MUD (naturalmente per quelle imprese che non sono esonerate in base alla vigente normativa) e la proroga del versamento del contributo annuale cui sono tenute le imprese iscritte all’Albo nazionale Gestori Ambientali.
Tra le imprese interessate dalla proroga del versamento contributo sono ricomprese anche quelle iscritte alla categoria 2 bis dell’Albo che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro 30 kg/litri/ giorno), che sono tenute a corrispondere ogni anno un contributo pari ad € 50.
PROROGHE E SOSPENSIONI DI TERMINI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE
In sede di conversione è stato introdotto un articolo che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi di cui 20 classificati tra i rifiuti pericolosi. La durata massima del deposito temporaneo sale da 12 a 18 mesi.
Si ricorda che il deposito temporaneo deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti (es. nel cantiere) e che il produttore dei rifiuti può scegliere di avviare i rifiuti a recupero o smaltimento al raggiungimento del limite quantitativo (ora 60 mc/20 mc) oppure ogni tre mesi, in quest’ultimo caso indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti. Non essendo stato modificato il termine di tre mesi si ritiene che il produttore possa continuare a scegliere tra le due opzioni.
La norma non interviene sui limiti previsti per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, se gestite come rifiuti.
Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni approfondimento o necessità.