Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le modalità operative (cfr. all.1), è stato completato il quadro della disciplina attuativa per la cessione dei crediti d’imposta corrispondenti ai bonus fiscali al 110% e per fruire dello “sconto in fattura” (artt.119 e 121 del DL 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020).
La stessa Agenzia, oltre alla circolare illustrativa (cfr. all.2), ha reso disponibili il modello di comunicazione e le relative istruzioni (cfr. all.3).
Il Provvedimento conferma la possibilità di optare, mediante specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la cessione dei bonus o per lo “sconto in fattura” anche per singoli SAL, per un massimo di due nel corso dei lavori (a cui si aggiunge la rata di saldo) e per un importo di ciascuno di essi almeno pari al 30% del valore dell’intervento agevolato.
In particolare, la comunicazione:
- per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
- deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020;
- per gli interventi di risparmio energetico è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.
A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
Alla luce dell’importanza e degli effetti positivi sul mercato derivanti dall’effettiva operatività dei benefici, amplificati dalla loro cedibilità e bancabilità, gli uffici dell’Ance provvederanno a breve ad aggiornare la specifica Guida e ad implementarne i contenuti del nuovo sito dedicato ai “Superbonus”.
Per ogni ulteriore chiarimento o necessità, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.