E’ stato pubblicato sulla G.U. del 9 novembre il DL n. 149/20 (c.d. Decreto “Ristori-Bis”) che interviene con ulteriori misure finalizzate al ristoro delle attività economiche interessate direttamente dalle misure restrittive previste dai recenti DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre.
Il nuovo provvedimento introduce e, in alcuni casi, amplia le misure a sostegno dei settori che hanno subito direttamente le limitazioni governative in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.
Di seguito, le misure di maggiore interesse per le imprese.
Misure di indennizzo
Il nuovo provvedimento amplia e rafforza il quadro degli strumenti di compensazione economica già introdotti dal DL Ristori. In particolare:
- viene sostituito l’Allegato 1 del precedente Decreto, estendendo a ulteriori 20 categorie il contributo a fondo perduto e indicando le relative percentuali di calcolo. Sono state ricomprese nel perimetro le lavanderie industriali e i servizi museali;
- viene prevista, a favore di determinate attività economiche (ad esempio, alberghi, gelaterie e pasticcerie) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, una maggiorazione di 50 punti percentuali sul coefficiente settoriale di calcolo del contributo a fondo perduto fissato dal precedente DL Ristori;
- si introduce un nuovo contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 280 milioni per il 2021, destinato agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e a quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Al riguardo, si prevedono due diversi criteri di calcolo del contributo a seconda che l’attività svolta in via prevalente rientri o meno nei codici ATECO individuati nella nuova elencazione;
- viene istituito un nuovo contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori dei settori interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 con attività prevalente ricompresa nei codici ATECO di cui al nuovo Allegato 2 e che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. zone rosse. Per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni del DL Ristori di cui all’art. 1, commi da 3 a 11.
Misure fiscali
Viene esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
L’estensione riguarda le imprese con codice ATECO compreso nell’Allegato 2, e quelle con attività riferibili ai codici 79.1, 79.11 e 79.12 che operano nelle c.d. zone rosse. Il credito è riconosciuto indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente.
Viene disposta la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le attività delle c.d. zone rosse con codice compreso in quelli indicati nell’Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, comprese negli elenchi ATECO di cui agli Allegati 1 e 2, e aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse, nonché per i soggetti esercenti l’attività di ristorazione nelle c.d. zone arancioni, è prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Tale proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone c.d. rosse o arancioni; nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, sono sospesi i termini dei versamenti fiscali aventi scadenza nel mese di novembre 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati;
- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- imposta sul valore aggiunto.
Resta sempre fermo l’obbligo dei sostituti di imposta di effettuazione delle ritenute al momento dell’erogazione dei predetti redditi.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati dai sostituti di imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Le disposizioni riguardanti i canoni di locazione e l’IMU dovranno rispettare i limiti e le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per gli aiuto di Stato” e necessiteranno della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Misure in materia di lavoro
Viene disposta la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020 (prevista nel DL Ristori) anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nel nuovo Allegato 1.
E’ prevista la sospensione dei versamenti contributivi di competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con unità produttive o operative nelle c.d. zone rosse e appartenenti ai settori previsti nell’Allegato 2.
E’ prevista, inoltre, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con sede operativa nelle zone rosse e operanti nelle attività relative ai codici ATECO previsti nell’Allegato 2.
I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Viene poi esteso anche al mese di dicembre 2020 l’esonero contributivo, già previsto dal DL Ristori, a favore delle imprese che operano nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, purché svolgano un’attività compresa con i codici ATECO indicati in un Allegato 3 del DL Ristori-bis.
In tema di ammortizzatori sociali, si prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL Cura Italia, per il periodo dal 1° al 30 settembre.
I benefici contributivi sono attribuiti in coerenza con la normativa in materia di aiuti di Stato.
Misure in materia di giustizia
Recependo una richiesta di Confindustria, viene differita di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 19 maggio 2021, l’entrata in vigore delle nuove norme in tema di class action.
Inoltre, si prevede che, fino alla conclusione dello stato di emergenza, i giudizi penali siano sospesi per tutto il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti in conseguenza delle misure urgenti di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. In tali casi, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti.
Per comodità di consultazione, il link del Decreto ed i suoi Allegati https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
Per maggiori informazioni contattare la territoriale di riferimento.