A seguito della pubblicazione del Decreto Ristori e del Decreto Ristori Bis, sono state previste una serie di misure a sostegno delle attività produttive oggetto di riduzione o sospensione temporanea dell’operatività, a seguito delle restrizioni di cui al DPCM 24/10/2020 per il contrasto all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da COVID19.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali novità in materia di lavoro contenute nei Decreti, ritenendo opportuno, per il necessario coordinamento, riportare anche le novità del decreto ristori già oggetto di nostre precedenti comunicazioni.
Nel contempo, Fondimpresa, il Fondo Interprofessionale di Confindustria, ha previsto una serie di misure a favore delle imprese e relative agli avvisi in essere, alle risorse in scadenza ed alle tempistiche di realizzazione dei piani formativi, di cui si riporta una sintesi di seguito.
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO – DECRETO RISTORI
CIG ordinaria (CIGO), assegno ordinario (AO) e CIG in deroga (CIGD)
I datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 potranno presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, AO e CIGD, per una durata massima di n. 6 settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
I periodi di ammortizzatori sociali richiesti ed autorizzati in precedenza ai sensi del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle n.6 settimane previste dal Decreto Ristori.
I trattamenti saranno riconosciuti:
- ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di n. 9 settimane, previsti dal Decreto Agosto;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Contrattazione del fatturato e contributo addizionale
Per le n. 6 settimane occorrerà verificare l’andamento del fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.
In funzione di tale andamento, sarà dovuto un contributo addizionale pari a:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.
Modalità e termini di presentazione delle istanze
Il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS domanda di concessione, corredata da autocertificazione relativa all’eventuale riduzione del fatturato. Si ricorda che l’assenza di autocertificazione, comporta l’applicazione automatica del contributo addizionale del 18%.
Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali andranno presentante all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 novembre 2020.
Divieto licenziamento
Fatte salve le deroghe indicate nel Decreto Agosto e ribadite nel Decreto Ristori e le conseguenti indicazioni per procedere alle eventuali risoluzioni dei rapporti di lavoro, viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il divieto di:
- attivare procedure di licenziamento collettivo;
- recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Esonero contributivo alternativo all’interno di ammortizzatori sociali
Ai datori di lavoro, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedano trattamenti di ammortizzatori sociali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di n. 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto Agosto, potranno rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto.
In tal caso, potranno presentare istanza per accedere agli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto Ristori.
Esonero contributivo
Viene previsto per il mese di novembre 2020, l’esonero contributivo a favore delle imprese che operino nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, purché svolgano un’attività compresa con gli specifici codici ATECO (Allegato al Decreto).
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO – DECRETO RISTORI BIS
Sospensione versamenti contributivi
E’ prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con sede operativa nelle zone rosse e operanti nelle attività relative ai codici ATECO oggetto di sospensione (Allegato 2 al Decreto).
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Esonero contributivo
Viene esteso al mese di dicembre 2020, l’esonero contributivo a favore delle imprese che operino nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, purché svolgano un’attività compresa con gli specifici codici ATECO (Allegato 3 del Decreto).
Ammortizzatori sociali
Si prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali collegati all’emergenza Covid-19 per il periodo dal 1° al 30 settembre 2020.
I nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti nel DL Ristori (6 settimane) sono utilizzabili anche con riferimento ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL Ristori bis) e,quindi , pertanto, anche agli assunti dopo il 12 luglio 2020.
Agevolazioni e congedi per lavoratori
In caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado nelle zone rosse, e solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, un congedo straordinario dal lavoro per la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. L’indennità del congedo è pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
In caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado, limitatamente alle aree delle zone rosse, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di euro 1.000, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Il beneficio si applica anche con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
FONDIMPRESA
A seguito del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, Fondimpresa, con riferimento ai piani formativi a valere sul Conto Formazione Ordinario, ha autorizzato, in via straordinaria, una ulteriore proroga per un massimo di 180 giorni sulla durata dei Piani finanziati entro la data del 31 gennaio 2021.
Le aziende aderenti che intendano avvalersi di tale proroga dovranno inviare a Fondimpresa, tramite la piattaforma di assistenza, apposita istanza entro la data di scadenza del piano. A tale istanza andrà allegata una comunicazione, su carta intestata, con timbro e firma del Legale Rappresentante, che evidenzi la difficoltà organizzativa/operativa causata dall’emergenza Covid-19.
Il Fondo ha, altresì, deliberato:
- la proroga al 15 dicembre 2020 del termine per inviare al Fondo la richiesta di esclusione dalle operazioni di storno delle risorse in scadenza al 31 dicembre 2020 (così da renderle fruibili anche oltre tale data);
- la proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento a valere sull’Avviso 2/2020 (contributo aggiuntivo per piani interaziendali di micro/piccole imprese) alle ore 13.00 del 30 giugno 2021;
- la proroga, in relazione ai piani finanziati al 31 dicembre 2020 sugli Avvisi del Conto di Sistema e su richiesta delle aziende/enti interessati, di un massimo di 30 giorni dei termini previsti per la costituzione dei Raggruppamenti Temporanei o Consorzi non ancora costituiti e per l’avvio delle attività formative, nonché fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni dei termini previsti per la conclusione delle attività del piano formativo, le attività di erogazione della formazione e di presentazione della rendicontazione finale.
Per ogni necessità ed assistenze è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di appartenenza.