Rese note dall’INPS le indicazioni operative per procedere all’ammissione all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni e trasformazioni di contratti da tempo determinato in tempo indeterminato, effettuate nel periodo compreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.
La misura era stata prevista, come noto, dal “Decreto Agosto” e diviene, in tale maniera, effettivamente operativa per tutte le aziende che hanno già assunto o procederanno ad assumere.
Di seguito una sintesi delle principali caratteristiche dell’esonero.
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
A CHI SI RIVOLGE
Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
A QUALI RAPPORTI DI LAVORO SI APPLICA
L’esonero spetta:
– per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate tra il 15 Agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
– per le trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, sempre con riferimento al medesimo arco temporale.
Non sono incentivabili le assunzioni con contratto di apprendistato (qualsiasi tipologia), con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche se a tempo indeterminato) e con contratto di lavoro domestico.
L’esonero ha una durata massima di SEI mesi decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’esonero è esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo.
In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi.
L’esonero si applica anche in caso di conversione dei citati rapporti in contratti a tempo indeterminato con fruizione (per settore Turismo e Termale) pertanto, più lunga dell’agevolazione per 9 mesi (3 del contratto a termine + 6 per la trasformazione a tempo indeterminato).
A QUANTO AMMONTA L’AGEVOLAZIONE
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un massimo di SEI mensilità, a decorrere dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato (per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, si applica per la durata del rapporto, fino ad un massimo di TRE mensilità).
COME ACCEDERE ALL’ESONERO
Il Decreto Agosto ha previsto una dotazione finanziaria per la fruizione dell’esonero e, pertanto, per ottenere l’agevolazione, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS domanda telematica di ammissione, avvalendosi dello specifico modulo di istanza on-line (DL104-ES), nella sezione dedicata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
La fruizione dell’esonero è subordinata al possesso del DURC, ed alle altre condizioni già note per la generalità delle agevolazioni, ossia:
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento e necessità.