L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito chiarimenti in ordine al riconoscimento dell’indennità giornaliera per congedo parentale con riguardo ai lavoratori turnisti con qualifica di operaio tenuti a rendere la prestazione di domenica.
L’INL rammenta che, ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro genitore ed in relazione a ciascun figlio, ha diritto, nei suoi primi dodici anni di vita, di astenersi dal lavoro per il periodo, continuativo o frazionato, previsto dalla vigente normativa fruendo della relativa indennità.
Per quanto riguarda i lavoratori turnisti, l’INL chiarisce e conferma il principio secondo cui “per quanto riguarda, invece, il congedo parentale (già astensione facoltativa), si ritiene (…) che il diritto a fruire del beneficio non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (…) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle cosiddette “pause contrattuali”.
Ne consegue che l’indennizzo è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della turnazione, è programmata la prestazione lavorativa, anche quando la stessa sia dunque prevista nella giornata domenicale.