La Legge di Bilancio 2021 al comma 83 dell’articolo 1 sezione I, estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Nello specifico, disponendo che le norme in oggetto “si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”, diventano oggetto di riallineamento fiscale qualsiasi tipologia di immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.
Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Le modalità attuative della rivalutazione venivano fissate dal D.M. 162/2001, il quale definiva specifiche tecniche di rivalutazione, criteri di individuazione delle categorie omogenee di beni rivalutabili ed il regime fiscale delle poste patrimoniali formatesi a fronte della rivalutazione degli asset.
Alcune di queste regole rivivono all’interno dei regimi attualmente vigenti, costituendo la base giuridica di riferimento.
In dettaglio, allo stato attuale, coesistono i seguenti istituti:
– Rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1 commi da 696 a 704, Legge 160/2020), così come estesa dal “Decreto Liquidità” ai bilanci successivi al 2019;
– Rivalutazione gratuita dei beni alberghieri prevista dal “Decreto Liquidità” (art. 6-bis, D.L. 23/2020);
– Nuova rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dal “Decreto Agosto” (art. 110, D.L. 104/2020).
– Modifica dell’articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020 a cura della Legge di Bilancio 2021 con l’introduzione di un nuovo comma 8-bis, per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 324 del 2000, prevedendone l’applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il funzionamento della rivalutazione
Il funzionamento della nuova rivalutazione 2020 presenta novità di sicuro interesse: la norma è costruita con l’obiettivo di permettere una rivalutazione elastica e poco costosa, almeno fino a quando l’impresa utilizzi lo strumento per patrimonializzarsi.
Molto importante il fatto che la normativa preveda la possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene: questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa. La norma, come primo passaggio, prevede la possibilità di rivalutare i beni (materiali o immateriali), ai soli fini civilistici, in modo gratuito (senza imposte da versare).
Il passaggio successivo, a titolo oneroso ma facoltativo, subordinato alla rivalutazione in sede di bilancio, consisterà nella possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori importi iscritti in bilancio.
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata: la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una Imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e di eventuali addizionali del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Questo vuol dire che ai fini fiscali si potrà iniziare ad ammortizzare e dedurre le spese di manutenzione in modo commisurato ai nuovi valori dal 2021 mentre per il riconoscimento del costo ai fini della plusvalenze si dovrà attendere il 2024.
Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale.
Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio: in base all’articolo 13 comma 3 della Legge 342/2000 (riferimento normativo richiamato dal D.L. Agosto nel definire le regole di funzionamento), concorrerà invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui questa venga distribuita. Infine, sempre la Legge 342/2000 all’articolo 13 comma 2 ci ricorda che “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.
In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.
Nella tabella sottostante, si delineano le caratteristiche principali delle diverse rivalutazioni.
Regime | Rivalutazione ex Legge di Bilancio 2020 prolungata | Rivalutazione ex Decreto Agosto (art. 110, D.L. 104/2020) | Rivalutazione beni settore alberghiero e termale |
Soggetti ammessi | Imprese | Imprese | Imprese operanti nel settore alberghiero o termale |
Beni rivalutabili | Beni materiali, beni immateriali e partecipazioni di controllo | Beni materiali, beni immateriali e partecipazioni di controllo | Beni materiali, beni immateriali e partecipazioni di controllo |
Esercizio di rivalutazione | Anni 2020, 2021, 2022 | Anno 2020 | Anni 2020 – 2021 |
Modalità di rivalutazione | Categorie omogenee | Singolo bene | Categorie omogenee |
Riconoscimento fiscale maggior valore | Automatico e oneroso | Facoltativo e oneroso | Automatico e Gratuito |
Imposta sostitutiva | 12% beni ammortizzabili e 10 % beni non ammortizzabili | 3% | Non dovuta |
Decorrenza effetti fiscali | Terzo esercizio successivo | Esercizio successivo a quello di rivalutazione | Immediato |