Il 30 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, d’ora in poi “Legge”). Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure in tema di Credito e Finanza contenute nella Legge.
1. Proroga della moratoria di legge (art. 1, c. 248-255)
La Legge dispone la proroga della moratoria di legge dei finanziamenti alle PMI dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. La proroga è automaticamente concessa – salvo espressa rinuncia da parte dell’impresa che dovrà pervenire entro il 31 gennaio 2021 – a tutte le PMI che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, hanno già richiesto la sospensione.
Le PMI che non abbiano ancora richiesto la sospensione dei finanziamenti possono farlo entro il 31 gennaio 2021.
La misura è positiva e in linea con le richieste di Confindustria che aveva proposto una proroga al 30 settembre. Tale proroga, tuttavia, si intreccia con l’aggiornamento delle Linee guida EBA sulle moratorie legislative e non legislative dello scorso 2 dicembre.
In base alle nuove disposizioni dell’EBA, per usufruire di specifiche flessibilità nel trattamento delle esposizioni oggetto di moratoria, le stesse moratorie devono essere state deliberate entro il 31 marzo 2021 e avere una durata non superiore a 9 mesi, compresi eventuali periodi di sospensione già concessi in ragione del determinarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19. Sono comunque fatte salve (e possono dunque avvalersi delle suddette flessibilità) le moratorie già concesse per un periodo di sospensione maggiore di 9 mesi.
Si ricorda, in particolare, che le Linee guida concedono alle banche che, entro il 31 marzo 2021, deliberano la moratoria a una generalità di imprese beneficiarie le seguenti flessibilità:
- non hanno l’obbligo di riclassificare in automatico le esposizioni oggetto di moratoria come misure di tolleranza (senza quindi l’obbligo di segnalare le posizioni valutate nonperforming in Centrale Rischi);
- non devono in alcun modo effettuare la valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente la moratoria;
- non possono cambiare le condizioni economiche del finanziamento se non nella misura strettamente necessaria alla copertura dei costi operativi collegati alla sospensione.
Secondo le nuove regole aggiornate, al termine della sospensione dei 9 mesi (o delle durate più lunghe eventualmente deliberate), la banca dovrà quindi riprendere la normale attività prevista dalle regole prudenziali in ordine al trattamento delle moratorie e alla eventuale riclassificazione delle posizioni.
2. SACE – Proroga e rafforzamento della Garanzia Italia (art. 1, c. 206-212)
La Legge proroga al 30 giugno 2021, in coerenza con la proroga del Temporary Framework (TF), la Garanzia Italia di SACE di cui all’art. 1 del DL Liquidità. In linea con alcune proposte di Confindustria, la misura originariamente prevista nel DL Liquidità viene inoltre rafforzata.
Sono infatti previste:
- la possibilità di garantire operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché l’operazione preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- l’estensione della copertura alle operazioni di cessione di crediti pro-soluto.
Viene poi previsto che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di SACE a beneficio di imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, siano concesse a titolo gratuito. Tale previsione è volta ad avvicinare le condizioni della garanzia SACE a quelle del Fondo di Garanzia per le PMI (che non potrà più garantire mid-cap a partire dal 1° marzo 2021).
A tale scopo, limitatamente a tali imprese, viene esplicitamente eliminata anche la condizione che prevedeva l’assunzione da parte dell’impresa beneficiaria della garanzia dell’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Per l’accesso delle mid-cap alle garanzie SACE la Legge di Bilancio ha invece espressamente previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2021, tale accesso sarà oneroso, con coperture fino al 70%.
La Legge di Bilancio, inoltre, ha previsto, sempre con riferimento all’operatività a mercato di SACE, che la stessa potrà comprendere anche la concessione di garanzie ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese residenti in Italia.
3. Fondo di Garanzia per le PMI – Proroga delle misure straordinarie previste dal DL Liquidità e rifinanziamento (art. 1, c. 216-218 e 244-247)
La Legge proroga al 30 giugno 2021 le misure straordinarie relative al Fondo di Garanzia per le PMI previste dall’articolo 13 del DL Liquidità. Tuttavia, le misure riguardanti le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 sono state prorogate solo fino al 28 febbraio 2021, spostando esclusivamente su SACE la competenza a concedere garanzie sui finanziamenti destinati a tale categoria di imprese a partire dal 1° marzo 2021.
Tale spostamento impedisce di rendere strutturale l’estensione della copertura delle mid-cap da parte del Fondo proposto da Confindustria anche durante l’iter di approvazione della Legge di Bilancio. Ne consegue che, alla scadenza dei regimi temporanei di aiuto previsti 4 dal DL Liquidità, le mid-cap con dipendenti compresi tra 250 e 499 non disporranno di aiuti sotto forma di garanzia, ma potranno ricorrere solo alle garanzie a mercato di SACE. Viene inoltre allungata a 15 anni la durata dei finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia, in base all’art. 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.
Il beneficiario dei finanziamenti – già concessi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio – può chiedere il prolungamento della durata fino a 15 anni, con l’adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Tale misura è in procinto di divenire operativa.
La Legge dispone, inoltre, il rifinanziamento del Fondo in misura congrua ad assicurarne l’operatività.
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 degli interventi straordinari previsti dal DL Liquidità, saranno utilizzate, per un importo pari a 500 milioni per l’anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
Viene, infine, previsto che le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni possono accedere al Fondo senza limitazioni (in precedenza tale possibilità era limitata solo ai finanziamenti fino a 30mila euro).
4. Fondo Patrimonio PMI (art. 1, c. 263, 264)
La Legge proroga al 30 giugno 2021 le misure relative al Fondo Patrimonio PMI gestito da Invitalia (articolo 26, comma 12 e seguenti del DL Rilancio). Entro tale data, nel rispetto dei limiti imposti dal TF, il Fondo potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nel 2021.
5. Termini di scadenza titoli di credito (art. 1, c. 207)
La Legge introduce una previsione che stabilisce che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Si dispone, inoltre, che i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel periodo suddetto sono cancellati d’ufficio. Non è previsto il rimborso di quanto già riscosso.
6. Cartolarizzazioni (art. 1, c. 214, 215)
La Legge introduce alcune modifiche alla legge 130/1999 per estenderne l’ambito operativo. In particolare, è previsto che tale normativa si applica anche nel caso in cui il portafoglio degli attivi ceduti alla SPV sia destinato in via esclusiva al rimborso dei finanziamenti concessi da intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito. Inoltre, in tema di crediti deteriorati, è prevista la possibilità che l’acquisizione da parte delle SPV di beni immobili e mobili registrati, nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione, possa avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
7. PIR (art. 1, c. 219-226)
In tema di piani di risparmio a lungo termine (PIR) – al fine di riconoscere un beneficio alle persone fisiche che investano negli stessi piani non solo in caso di guadagni (detassazione integrale dei rendimenti), ma anche in caso di perdita – si introduce un credito d’imposta per le perdite derivanti dall’investimento in PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti.
Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti PIR ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai richiamati strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.
8. Credito di imposta per la quotazione delle PMI (art. 1, c. 230)
Viene rifinanziato e prorogato il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI fino al 2021. Si tratta di una richiesta di Confindustria. Tuttavia, contrariamente a quanto proposto, non è stata prevista l’estensione di tale facilitazione anche alle mid-cap.
9. SACE – Garanzie per il Green New Deal (art. 1, c. 231)
Viene definito un limite massimo agli impegni assumibili da SACE nel concedere le garanzie su finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal previsti dalla Legge di Bilancio 2020.
10. SACE – Proroga garanzie per l’assicurazione di crediti commerciali (art. 1, c. 232)
Viene prorogata, al 30 giugno 2021, in coerenza con la proroga del TF e in linea con le proposte di Confindustria, la misura dell’articolo 35 del DL Rilancio che prevede la prestazione da parte di SACE di garanzie a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità dell’erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dalla pandemia.
11. Operazioni di aggregazione aziendale (art. 1, c. 233, 234)
Nell’ambito delle disposizioni che prevedono incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale, di interesse per le banche, si prevede che il Ministro dell’Economia è tenuto a riferire preventivamente alle Camere in relazione a eventuali operazioni di aggregazione societaria che riguardino Banca MPS o di variazione della partecipazione detenuta dal MEF nella stessa MPS. 7.
12. Confidi (art. 1, c. 256-258)
È previsto che la quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura ai confidi non impegnata, nonché i contributi concessi nell’anno 2020 e negli anni successivi possono essere utilizzati dai confidi, oltre che per le finalità già previste, anche per: concedere nuove garanzie a favore di PMI; concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere (a condizione di erogazione di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell’importo del debito resi-duo in essere); erogare credito fino a 40mila euro alle PMI.
13. Microcredito (art. 1, c. 265)
La Legge contiene disposizioni riguardanti il microcredito.
In particolare:
- vengono destinati 800mila euro annui a favore dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per il lavoro autonomo o la microimpresa, come disciplinati dall’articolo 111 del TUB, con particolare riferimento al sostegno della microimprenditoria femminile;
- è innalzata la soglia delle operazioni di importo ridotto prevista dalle disposizioni ordinarie del Fondo di Garanzia; si prevede inoltre che gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell’elenco di cui al suddetto articolo 111 del TUB, a determinate condizioni e se adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese.
Per qualunque chiarimento o approfondimento potete contattare la vostra territoriale di riferimento.