Si informa che lo scorso 9 gennaio , è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sulle Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico (di cui all’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – DL Rilancio).
Il decreto definisce le modalità di funzionamento del Fondo per il trasferimento tecnologico, stabilendo, in particolare, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione del MISE nel capitale di rischio e di debito delle imprese destinatarie e individua gli ulteriori interventi per il sostegno all’innovazione e al trasferimento tecnologico.
Gli interventi previsti sono attuati dal Ministero per il tramite dell’Agenzia ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, che, per le medesime finalità, si avvale della Fondazione Enea Tech, con una dotazione di 500 milioni di euro.
Soggetti beneficiari
Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese attraverso l’investimento in imprese target aventi le seguenti caratteristiche:
– PMI innovative e con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento per quelle qualificabili:
- start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
- spin off e spin out di università, centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici.
– in via di costituzione o costituite da non più di 60 mesi e si trovano nella fase di avvio dell’attività imprenditoriale e, comunque, in un ambito di intervento pre-commerciale e pre-competitivo;
– operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie healthcare, l’information technology, il settore della green economy e il deep tech (additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale).
Si sottolinea che ai fini dell’intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Le imprese devono inoltre rispettare le condizioni di ammissibilità previste dalla specifica disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, anche in relazione alla condizione di “imprese in difficoltà”.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le seguenti imprese:
- quelle nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- quelle i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Criteri e modalità
Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono assumere la forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili ,in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere.
Per ciascuna impresa, il Fondo per il trasferimento tecnologico interviene, in misura non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 15.000.000,00, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
Gli interventi inoltre possono esser effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo per il trasferimento tecnologico, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione europea.
Gli interventi di partecipazione effettuati potranno essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalità tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all’operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.
Ulteriori misure di sostegno
Enea, anche per il tramite di EneaTech, attua inoltre interventi volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, sulla base di progetti di trasferimento tecnologico definiti in conformità agli indirizzi impartiti dal MISE.
Gli interventi possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
Queste attività possono essere attuate anche attraverso:
- la promozione e diffusione delle opportunità offerte dal Fondo per il trasferimento tecnologico;
- la predisposizione di database volti a facilitare l’individuazione di imprenditori, ricercatori e altre figure professionali per l’integrazione di competenze in progetti di trasferimento tecnologico;
- l’allestimento di piattaforme o altri strumenti utili a facilitare la conoscenza dello stato dell’arte dei diritti di proprietà intellettuale negli ambiti tecnologici sostenuti dal Fondo per il trasferimento tecnologico o nelle iniziative di trasferimento tecnologico promosse dalla Fondazione Enea Tech;
- lo svolgimento di seminari e altre attività di formazione per la creazione di figure professionali nel settore del trasferimento tecnologico e dell’innovazione;
- la predisposizione di studi e ricerche negli ambiti di interesse dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- altre progettualità volte a favorire il trasferimento tecnologico promosse dal soggetto attuatore in collaborazione con università, enti di ricerca e altre istituzioni o enti competenti nel settore della ricerca e dell’innovazione.
In allegato il decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale.