L’Agenzia delle Entrate ha fornito (Risp. 2 febbraio 2021 n. 75) chiarimenti in merito alla cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
In particolare, si è precisato che il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non ne escluda espressamente la possibilità.
La fattispecie affrontata dall’Agenzia delle Entrate riguardava un’impresa che intendeva realizzare un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100-180 KW, strumentale all’attività d’impresa, senza utilizzare alcun incentivo GSE. Nell’ambito di un bando pubblico l’impresa istante aveva ottenuto il finanziamento del suddetto impianto con un contributo in conto capitale, pari al 75% del costo delle spese ammissibili.
Venivano quindi richiesti chiarimenti in ordine alla cumulabilità con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1 commi 184-197 L. 160/2019).
E’ stato appunto precisato che il credito d’imposta nella fattispecie è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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