Importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n. 9/E del 23 luglio scorso, sotto forma di risposte a quesiti, in merito ad alcuni aspetti della disciplina riguardante il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020 (il Bilancio 2021).
Nel documento di prassi vengono affrontate specifiche questioni interpretative CON RIGUARDO ai requisiti soggettivi e oggettivi, all’ambito temporale, alle modalità di determinazione.
In particolare, per gli investimenti che danno accesso al credito d’imposta effettuati dal 16 novembre 2020 (data di decorrenza della nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021) al 31 dicembre 2020 (termine finale delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2020), o al 30 giugno 2021 nel caso degli investimenti “prenotati”, cioè con ordine accettato dal venditore e avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro la data del 31 dicembre 2020, gli effetti del nuovo regime sono anticipati, senza attendere il 31 dicembre 2020, termine naturale delle precedenti misure.
L’interpretazione dell’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta, in assenza di una disciplina transitoria, consente, così, di definire la parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella precedente.
Riguardo all’ambito temporale di applicazione, inoltre, l’interpretazione dell’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta, necessario al fine di coordinare la presente agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2021 con quella di cui alla precedente legge di bilancio 2020, la circolare richiamata chiarisce che il coordinamento delle due discipline agevolative, sul piano temporale, va effettuato distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina) si sia proceduto alla “prenotazione”, dal caso degli investimenti per i quali a questa data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, gli investimenti, se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina (il Bilancio 2020). Nel secondo caso, si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
Importante precisazione anche nelle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti documentali necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.
Si è evidenziato che la disciplina agevolativa è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) relative agli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto. Nella circolare viene indicato il procedimento da seguire per verificare che l’ammontare cumulato dell’agevolazione e dei vari incentivi che sovvenzionano gli stessi costi ammissibili al credito d’imposta non risulti superiore al costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del risparmio d’imposta generato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta. In estrema sintesi, occorre prima calcolare il credito di imposta teoricamente spettante assumendo, quali costi rilevanti, l’importo complessivo dei costi ammissibili al lordo dei contributi agli stessi correlati e poi sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”, cioè l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta. Nella sommatoria si deve tenere conto anche del risparmio d’imposta derivante dalla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Altro importante chiarimento ha riguardato il profilo soggettivo della disciplina agevolativa che esclude dal credito d’imposta le imprese destinatarie delle sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 231/2001).
La Circolare 9/E/2021 ha chiarito definitivamente che, come è prevista l’interdizione all’agevolazione per tutti gli investimenti fatti dall’azienda nel periodo in cui questa si trova in uno stato di irregolarità con il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), analogamente, anche per l’interdizione ex D. Lgs. 231/2001, non sono ammissibili al credito d’imposta tutti gli investimenti in beni strumentali effettuati dall’azienda durante il suddetto periodo di interdizione.
La condanna ex 231, essendo irrogata l’interdittiva per un periodo prestabilito, con una durata minima e una massima, c.d. arco temporale “interdittivo”, l’azienda non può beneficiare di alcuna agevolazione per tutti gli investimenti in beni strumentali fatti durante tale periodo. Volendo fare un esempio, se l’azienda che ha ricevuto l’interdittiva della durata di 12 mesi, di conseguenza, non ha diritto ai benefici agevolativi sugli investimenti fatti durante tale periodo, di conseguenza non le è riconosciuta la possibilità di fruire del credito d’imposta. Una volta cessato il periodo di interdizione per condanna ex 231, così come, una volta effettuata da parte dell’azienda la regolarizzazione con il DURC, allora gli investimenti in beni strumentali, fatti dall’azienda successivamente, potranno nuovamente essere oggetto dell’agevolazione.
Infine, occorre ricordare che, in caso di fruizione del credito per beni strumentali fatti durante il periodo d’interdizione ex 231 o con Durc irregolare, all’azienda non solo non viene riconosciuta l’agevolazione ma potrà esser irrogata ulteriormente la sanzione del 30%.
Per maggiori informazioni contattare la territoriale di riferimento.