Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021) sono entrate in vigore dal 22/10/2021, tra le altre misure, anche una serie di novità in materia di lavoro che si riepilogano di seguito.
DECRETO FISCALE – SINTESI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
AMMORTIZZATORI SOCIALI – CAUSALE COVID19
I datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria da COVID19 e che rientrano nelle tutele dell’assegno Ordinario (a valere sul FIS) e della CIG in deroga (CIGD),potranno presentare le relative istanze per una durata massima di n.13 settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, qualora gli sia stato autorizzato il precedente periodo di n. 28 settimane di cui al DL 41/2021.
I datori di lavoro dei settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi sempre connessi all’emergenza da COVID-19, potranno presentare domanda di CIG Ordinaria (CIGO) per un periodo di ulteriori n. 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 qualora gli sia stato autorizzato il precedente periodo di n. 13 settimane di cui al DL 41/2021.
Nulla si prevede per gli ulteriori settori (manufatturieri ed industriali) che, di conseguenza, potranno far ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGO), senza contributo aggiuntivo e secondo la disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti connessi al COVID19 e per i quali vale sempre l’avviso comune che hanno sottoscritto le parti sociali unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del Lavoro, in cui, ferma restando l’autonomia e la libertà di scelta delle imprese, prima di procedere all’attuazione di procedure di licenziamento queste ultime valuteranno la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali disponibili e concretamente applicabili.
Gli strumenti previsti dal DL potranno essere utilizzati e dovranno essere attivati secondo le seguenti modalità:
- le istanze potranno riguardare esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL;
- per tutta la durata dei trattamenti vigerà il divieto di licenziamento e si è in attesa di chiarimenti da parte dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) se il divieto di licenziamento vige anche a prescindere dall’utilizzo dell’ammortizzatore sociale come disposto in precedenza relativamente alle aziende tessili ed alle aziende che rientrano nelle tutele dell’Assegno Ordinario ( a valere sul FIS ) e della cig in deroga ( CIGD ).
Non è previsto il pagamento di contribuzione addizionale.
Si ritiene che l’INPS emanerà apposite istruzioni operative per la fruizione degli strumenti, fermo restando che, per analogia, le richieste dovrebbero seguire le modalità sinora applicate per il ricorso ad ammortizzatori sociali connessi al COVID19.
LAVORO IRREGOLARE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in caso di verifiche presso i luoghi di lavoro in cui si ravvisi la presenza di una quota di lavoratori irregolari pari almeno al 10% dell’organico, adotterà un provvedimento di sospensione dell’attività economica aziendale.
Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato solo previo pagamento adempimenti delle disposizioni indicate nel verbale ispettivo e pagamento delle somme aggiuntive a titolo sanzionatorio previste.
Le somme aggiuntive saranno raddoppiate qualora nei 5 anni precedenti la medesima impresa sia stata già destinataria di un analogo provvedimento di sospensione.
Il datore di lavoro che non ottemperi alle prescrizioni è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
CONGEDI FAMILIARI PER COVID
Il lavoratore genitore di figlio convivente minore di anni 14 potrà astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, usufruendo di un congedo straordinario per un periodo corrispondente alla durata:
- all’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- alla sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dall’ASP.
In caso di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.
Il congedo potrà essere utilizzato sia in forma giornaliera che oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione e con copertura da contribuzione figurativa.
Si prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possano, su domanda, essere convertiti in congedo Covid-19.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa e tutela relativa alla sussistenza del divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni in cui un genitore risulti fruitore del congedo oppure non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, l’altro genitore non potrà fruire del medesimo congedo, salvo che non risulti genitore anche di altri figli minori di 14 anni, avuti da altri soggetti che a loro volta non stiano fruendo di alcuna delle misure in questione.
MALATTIA – INDENNITA’ INPS E QUARANTENA
Viene ripristinata la copertura per l’indennità di malattia coincidente con i periodi di quarantena.
Dal 31/01/2020 fino al 31/12/2021 i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, avranno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’INPS. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso erogato dall’INPS è pari a euro 600 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda.
REDDITO CITTADINANZA – ASSEGNO UNIVERSALE PER FAMIGLIE
Il Decreto stabilisce un incremento delle risorse destinate al Fondo Assegno Universale e Servizi alla Famiglia (ulteriori 6 miliardi di euro annui a partire dal 2022) e per il Reddito di Cittadinanza (ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2021).
Gli uffici delle sedi Territoriali di Confindustria di riferimento sono a disposizione per ogni necessità e supporto.