Dal 20 Ottobre fino alle 23:59 del 20 Novembre 2021, è possibile inoltrare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria le domande per accedere al credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, ai sensi dell’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, mediante la procedura dedicata disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it. Alla suddetta piattaforma si può accedere, previa autenticazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta servizi digitali”, “Accedi alla piattaforma”.
In cosa consiste il tax credit per i servizi digitali
In base a quanto previsto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio” e dall’articolo 1, comma 610, della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per gli anni dal 2020 al 2022. Con DPCM 4 agosto 2020 sono state definiti i requisiti per accedere, le modalità e i termini per presentare la domanda e la documentazione richiesta.
I soggetti beneficiari
Le imprese editrici di quotidiani e periodici, per beneficiare del tax credit servizi digitali 2021, devono avere sede legale in uno dei Paesi membri dell’Unione europea o presenti nello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale connessa ai benefici. I codici ATECO di riferimento sono 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici). E’ necessario essere iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (Roc), istituito presso l’Autorità per le garanzie nella comunicazione e avere alle dipendenze almeno un dipendente a tempo indeterminato; per tale ultimo requisito si precisa che anche il contratto part-time può essere considerato valido ai fini del riconoscimento del credito di imposta per i servizi digitali, purché il contratto esso sia a tempo indeterminato; l’assunzione del dipendente, in ogni caso, deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza. Sono escluse dall’agevolazione le agenzie di stampa, sebbene editrici di testate giornalistiche in formato digitale conformi ai requisiti previsti dalla legge, non essendo in possesso del codice ATECO specificatamente richiesto dal D.P.C.M. 4 agosto 2020. Sono altresì esclusi dalla misura i soggetti che già usufruiscono dei contributi diretti previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198/2016 e dal Dlgs n. 70/2017. L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di formazione dell’Unione Europea agli aiuti de minimis.
Specifiche sul beneficio
Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno precedente a quello di riferimento del bonus per i servizi digitali relativi all’acquisto di servizi server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, information technology di gestione della connettività.
In dettaglio, rientrano nei costi di information technology quelli sostenuti per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e i costi per l’acquisizione di servizi di connettività utilizzati anche se non in via esclusiva per la gestione di una testata, quotidiano o periodico, edita in formato digitale, come ad esempio, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure i costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet, compresi quelli sostenuti per il collegamento ad Internet mediante ADSL, fibra ottica, VPN (come chiarito nelle FAQ del dipartimento per l’informazione e l’editoria).
I costi relativi ai suddetti servizi devono essere indicati in sede di presentazione della domanda con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 4 agosto 2020, dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in sede di verifica.
Come precisato sempre nelle FAQ del dipartimento per l’informazione e l’editoria, nel caso dei servizi di hosting, laddove i relativi costi siano sostenuti anche per altre finalità (ad es. per testate on line non registrate), per individuare i soli costi ammissibili alla misura di aiuto, si potrà richiedere al fornitore dei servizi, un’attestazione integrativa della fattura con l’indicazione della quota dei costi riferibili alle testate digitali registrate ovvero, qualora ciò non sia possibile, utilizzare un criterio di ripartizione basato sulla proporzione tra i ricavi della testata digitale registrata al ROC e i ricavi complessivi.
Per quanto riguarda servizi diversi dall’hosting (quali ad es. i servizi di VPN), per i quali, per la loro natura di servizi condivisi, sia impossibile determinare la quota parte di costi riferibile a ciascuna finalità, condizione all’ammissibilità dei relativi costi è l’effettivo utilizzo di tali servizi, anche in via non esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.
Il credito d’imposta in esame è alternativo e non cumulabile, per le medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalle leggi statali, regionali o europee, a meno che, a livello normativo, non sia prevista espressamente una cumulabilità.
Nel caso in cui il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, le somme verranno ripartite proporzionalmente tra tutti i soggetti ammessi alla misura. L’elenco dei beneficiari, con il relativo importo dovuto a ciascun beneficiario, verrà reso noto con apposito decreto entro il 31 dicembre.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, da trasmettere tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il suo rigetto, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari. Lo stesso credito d’imposta va inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui termina il suo utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare sono tenuti ad indicare il tax credit nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.
Nel caso di perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione, la stessa deve essere tempestivamente comunicata dal beneficiario.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.