La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l’apertura dallo scorso 5 novembre del portale per la raccolta delle dichiarazioni per l’annualità 2022 ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022.
Il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della CSEA (www.csea.it) cliccando sul riquadro Energivori o tramite il link: indirizzo http://energivori.csea.it/.
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2021 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Registrati”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 6 dicembre 2021.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2022 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2022).
Entro il 18 dicembre 2021 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, distinte per classi di agevolazione.
Per le imprese costituite nel 2021 o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2021.
Per le dichiarazioni energivore anno 2022, stante la peculiarità dell’anno 2020 per i consumi a causa della pandemia, verrà utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020.
Le aziende energivore già note alla CSEA che effettueranno la dichiarazione 2022 troveranno i dati 2018 e 2019 nel portale già precompilati.
Alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- abbiamo un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l’anno di competenza 2022 il biennio 2018 e 2019;
- operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito “Linee guida CE”). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
- operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
- non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
A tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2022 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.