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Al fine di sostenere la ripresa economica nel contesto della pandemia di COVID-19, la Commissione europea ha formalizzato la proroga di ulteriori 6 mesi alla validità del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che resterà, dunque, in vigore fino al 30 giugno 2022.
Nello stesso provvedimento sono state inserite alcune importanti novità che riportiamo di seguito:
- i massimali della Sezione 3.1 sono aumentati a 2,3 milioni di euro;
- i massimali della Sezione 3.12 sono aumentati a 12 milioni di euro (i tetti sono da ritenersi riferiti all’”impresa unica”, come definita dall’articolo 2.2 del Regolamento UE n. 1407/2013);
- introdotta la nuova Sezione 3.13 dedicata al sostegno per gli investimenti per una ripresa sostenibile (l’aiuto può agevolare solo i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali e sono esclusi investimenti finanziari. L’importo massimo dell’aiuto individuale che può essere concesso all’impresa non supera, in linea di principio, l’1 % del bilancio totale disponibile per tale regime, salvo in situazioni che dovranno essere debitamente giustificate dallo Stato membro. L’intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese, e per le zone ammesse alle deroghe dell’articolo 107.3.a e 107.3.c del TFUE l’intensità di aiuto può essere aumentata dell’intensità di aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata. L’importo complessivo dell’aiuto concesso non supera i 10 milioni di euro per impresa. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022);
- introdotta la nuova Sezione 3.14 dedicata a misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese e nelle piccole imprese a media capitalizzazione (gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari finanziari privati su investimenti di portafoglio, effettuati tramite fondi di investimento, nella forma di partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L’aiuto può essere concesso sotto forma di garanzie di durata fino a otto anni, indipendentemente dallo strumento sottostante. In caso di garanzie sugli strumenti di debito, la durata non deve superare la scadenza dello strumento di debito sottostante. L’importo totale dei finanziamenti concessi coperti dalla garanzia non supera 10 milioni di euro per impresa. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.
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