La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le modifiche apportate dal Consiglio regionale nel mese di agosto dello scorso anno (legge regionale n. 10 del 2020) agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 21 del 2010 il c.d. “Piano casa”.
La sentenza, in estrema sintesi, ha dichiarato illegittimi:
- per gli interventi di ampliamento: la variazione delle destinazioni d’uso, la variazione del numero di unità immobiliari, l’ulteriore incremento delle percentuali di volume/superficie ed il mutamento fra più tipologie di destinazione d’uso (20% o 30%);
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione: la possibilità di riposizionare l’edifico all’interno dell’area di pertinenza ed il superamento delle altezze massime in deroga agli strumenti urbanistici;
- l’ambito temporale di applicazione della legge esteso al 31.12.2009 e la proroga al 31.12.2021.
In conseguenza di tale sentenza il dirigente generale dell’assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria ha emanato una circolare nella quale è stato evidenziato come:
- la disposizione dichiarata incostituzionale continui ad esplicare i suoi effetti per tutti quei rapporti costituitisi prima della sentenza;
- gli incrementi percentuali di volumetria tornano ad essere quelli della norma previgente;
- la legge regionale n. 23 del 2021 (su cui al momento non esiste declaratoria di incostituzionalità) che proroga al 31.12.2022 gli interventi del Piano casa è “tutt’ora vigente e pienamente efficace”.
In funzione di questi due atti, giuridico l’uno ed amministrativo l’altro, Ance Calabria ha cercato di approfondire di più e meglio gli effetti della sentenza la cui interpretazione risulta veramente complessa e complicata. Complessa perché oltre ai temi più specificatamente edilizi, la sentenza inserisce nelle motivazioni ulteriori e più complicati elementi di tutela paesaggistica, sollevando l’inadempienza della regione nella mancata redazione del Piano Paesaggistico che sarebbe dovuto essere attuativo del QTRP già concordato con il MIC (ex Mibact). Elemento quest’ultimo che rende anche inefficace gli effetti del DL rilancio in materia di deroghe in edilizia. Al momento perciò, l’unico atto formale successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale è la circolare emessa dalla regione Calabria e le indicazioni da quest’ultima fornita.
Tuttavia, proprio alla luce della complessità giuridica e dei diversi soggetti istituzionali interessati, è opportuno utilizzare molta prudenza e cautela nell’apertura di nuovi rapporti e procedure che abbiano come elemento giuridico fondante il riferimento al “piano casa”. Ciò anche alla luce del fatto che la successiva proroga del piano casa al 31 dicembre 2022 adottata dalla regione con legge n. 23 del 7 luglio 2021 è stata impugnata il 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri con le medesime motivazioni.
Una situazione dunque molto articolata nella quale, come associazione, a tutti i livelli, si sta lavorando per salvaguardare prioritariamente gli atti amministrativi e le autorizzazioni già concesse dalle amministrazioni locali ai privati – in considerazione del fatto che la sentenza dovrebbe esplicare i suoi effetti dal giorno successivo a quella della pubblicazione – lavorando contemporaneamente sul futuro con la predisposizione di una legge regionale sulla riqualificazione e/o rigenerazione urbana in grado di rispondere legittimamente agli eventuali vuoti lasciati dagli effetti della sentenza.