Il c.d. “DL Energia”, approvato il 18 febbraio 2022 dal Consiglio dei Ministri, ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 in merito alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate.
Il Decreto Energia ripropone la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, ma con un aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dall’11% al 14%.
Il “D.L. Energia”, inoltre, concede agli interessati la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Il versamento dell’imposta, con l’attuale aliquota maggiorata di 3 punti percentuale, dovrà essere effettuato, come previsto all’articolo 2 comma 2 del dl 282/2002, in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022, oppure in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla sempre dalla data del 15 giugno 2022.
E’ fondamentale ricordare che l’aliquota del 14% si applica sull’intero valore di perizia e la rivalutazione, come ribadito anche nella circolare 1/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, e produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Come previsto nella circolare 1/E/2021, nel caso di versamento dell’intero importo, o della prima rata, oltre il predetto termine previsto (15 giugno 2022), la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.
Per procedere con la rivalutazione è necessario che il maggior valore sia rideterminato sulla base di una perizia giurata entro la data sempre del 15 giugno 2022.
Per la rivalutazione dei terreni il documento deve essere redatto da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili o periti regolarmente iscritti alla CCIAA.
Qualora si ridetermini invece il valore fiscale di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, la perizia giurata deve essere predisposta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili.
Come previsto all’articolo 5 comma 4 e all’articolo 7 comma 4 della legge 448/2001 la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene o della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda il costo delle operazioni peritali riferite alle partecipazioni, se l’incarico è stato rilasciato dalla società, la stessa può portare in deduzione dal reddito impresa l’onere professionale sostenuto in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
Invece, se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
Per maggiori informazioni potete contattare la vostra territoriale di riferimento.