Il 23 marzo la Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato volto a garantire ai Paesi membri maggiori spazi di manovra per compensare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino.
l nuovo quadro prevede la possibilità di riconoscere tre categorie di aiuti:
- gli aiuti di importo limitato (fino a 400.000 euro), potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma e senza necessità di collegare i relativi regimi all’aumento dei costi energetici;
- le garanzie statali e i prestiti agevolati, potranno essere concessi entro specifici limiti e condizioni, anche con premi agevolati, a tassi inferiori a quelli di mercato, tanto per le PMI quanto per le grandi imprese;
- gli aiuti per il caro energia, potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma entro specifici limiti e condizioni. Per questa categoria sono previste anche indicazioni di proporzionalità (tra l’entità dell’aiuto riconosciuto, la dimensione dell’attività economica e la sua esposizione agli aumenti) e di sostenibilità (per tenere in debita considerazione gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli approvvigionamenti).
Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, prima di tale data la Commissione valuterà eventuali proroghe.
Durante il periodo di vigenza la Commissione valuterà anche contenuto e portata delle nuove regole, alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, dei fattori di produzione e della situazione economica generale.
Le misure per il sostegno alla liquidità prevedono che gli Stati membri possano concedere garanzie statali e prestiti agevolati.
In particolare, gli Stati membri potranno:
- fornire garanzie pubbliche su nuovi prestiti individuali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei contratti bancari contratti dalle imprese che beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le PMI e per le altre imprese;
- autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d’interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d’interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese.
Per entrambe le tipologie di aiuti sono previsti limiti all’importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità. I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.
Gli aiuti destinati a compensare il caro energia
Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia (ossia quelle imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo), per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità.
Gli aiuti possono essere concessi in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. I costi ammissibili sono calcolati in base all’aumento dei costi di gas ed elettricità dovuti alla guerra.
L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di € 2 milioni in un dato momento.
Se l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. In tal caso i massimali di aiuto possono essere aumentati fino:
- a euro 25 milioni per gli utenti a forte consumo di energia;
- a euro 50 milioni per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.