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Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nota di Assonime (stop al credito d’imposta per gli investimenti in beni ordinari)

di Unindustria Calabria

Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità apportate dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e ss. della legge 178/2020.

La Legge di Bilancio 2022 ha, in estrema sintesi, prorogato l’efficacia temporale di questa agevolazione per quanto concerne gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali funzionali all’attuazione del modello “industria 4.0” (rectius i beni di cui all’allegato A e B di cui alla legge n. 232/2016) – con esclusione dunque degli investimenti in beni strumentali “ordinari” – e rimodulato l’entità del relativo beneficio.

Infatti, la Legge di Bilancio 2022 ha concesso la proroga sino al 31 dicembre 2025, ovvero il 30 giugno 2026 c.d. termine lungo, a condizione che, entro il termine del 31.12.2025, sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto e si sia perfezionato l’accordo con il fornitore.

L’allungamento del periodo agevolato, tuttavia, è limitato ai beni c.d. 4.0, siano essi materiali o immateriali.

Il bonus per gli investimenti in beni ordinari, vale a dire quelli non compresi negli allegati “A” e “B” della legge 232/2016, non è stato oggetto di proroga.

Tali beni, quindi, sono agevolati solo qualora i relativi investimenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2022.

La circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 ha chiarito che il momento di effettuazione degli investimenti va individuato secondo le regole fissate dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

In pratica, quindi:

  • in ipotesi di acquisto diretto, il riferimento è alla data di consegna o spedizione del bene, o se successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
  • in caso di leasing rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sostituzione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore; qualora sia contrattualmente prevista la clausola di prova a favore di quest’ultimo, assume rilevanza la dichiarazione con la quale il locatario attesta positivamente l’avvenuto collaudo;
  • nell’ipotesi di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente:
  1. alla data di ultimazione della prestazione;
  2. oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata e accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto;
  • se il bene agevolato è realizzato in economia, assumono rilievo ai fini della maturazione del credito d’imposta i costi sostenuti secondo gli ordinari criteri di competenza.

Sono fatti salvi, vale a dire che beneficiano del credito d’imposta nella misura ordinaria del 6%, gli investimenti realizzati nel cd. termine lungo. Si tratta di quegli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il termine del corrente anno sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione e si sia perfezionato l’accordo con il fornitore, nel senso che quest’ultimo abbia accettato l’ordine.

Ricordiamo che nel caso degli investimenti realizzati mediante contratti di leasing, come chiarito dalla circolare congiunta MISE e AdE n. 4/E del 30 marzo 2017, entro il 31 dicembre dell’anno 2022 deve essere:

  • sottoscritto da entrambe le parti il contratto, e
  • versato da parte del locatario finanziario un maxi canone almeno pari al 20% della complessiva quota capitale da versare alla società di leasing (rectius il 20% del costo sostenuto dal concedente).

Al ricorrere di tali presupposti, il momento di effettuazione come sopra individuato può concretizzarsi entro il 30 giugno 2023.

La fruizione, cioè l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, decorre non dal momento di effettuazione dell’investimento, bensì dall’entrata in funzione del bene in ipotesi di investimenti non innovativi, ovvero dall’interconnessione nel caso di beni cd. 4.0.

L’utilizzo è subordinato al corretto assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al corretto adempimento dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La citata prassi n. 9/E ha chiarito che il rispetto di quanto esposto è un onere posto a capo anche degli esercenti arti e professioni.

Il Decreto Aiuti ha potenziamento alcuni crediti d’imposta tra cui il bonus per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali all’attuazione del modello “industria 4.0” (investimenti in beni immateriali 4.0): l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata, sino al 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 (c.d. termine lungo) dal 20% al 50%.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.

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