L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con recente circolare, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al trasporto intermodale dei rifiuti.
Con questa nota l’Albo conferma che ad un’impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto, è sempre consentito il trasporto finale dei rifiuti. Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto su strada e che però nell’effettuare tale trasporto intermodale, l’impresa diversa da quella iniziale dovrà rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa già chiarita, in passato, da circolare dell’Albo.