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Risposta Agenzia delle Entrate n. 533/2022 – Automezzi necessari all’attività, beni strumentali deducibili al 100%

di Unindustria Calabria

Importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 553 del 7 novembre 202 sul tema della deducibilità fiscale degli automezzi aziendali.

In particolare, è stato chiarito che una società che utilizza vetture per scopi aziendali, dotate di particolari attrezzature senza delle quali non potrebbe esercitare la propria attività, può dedurre integralmente le spese sostenute per tali mezzi (articolo 164, comma 1, lettera a) del Tuir), trattandosi di beni strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’Agenzia ricorda che le disposizioni applicabili ai veicoli utilizzati per l’attività di impresa prevedono che le relative spese sostenute per tali mezzi sono integralmente deducibili dal reddito se utilizzati come beni strumentali allo svolgimento dell’attività (articolo 164 del Tuir).

L’Agenzia richiama anche la numerosa prassi intervenuta sul concetto di strumentalità esclusiva (circolari n. 37/1997, n. 48/1998, n.1/2007, risoluzione n. 59/2007) con cui è stato precisato che sono strumentali a un’attività di impresa i veicoli senza dei quali non è possibile lo svolgimento della stessa attività.

L’istante, non avendo fornito alcuna prova al riguardo provvede, in un secondo momento, a inviare documentazione integrativa con la quale viene dimostrato, anche tramite materiale fotografico, che i beni in esame sono delle autovetture dotate di particolari dispositivi, non rimuovibili e appositamente approvati dalla Prefettura. Questa peculiarità esclude un uso personale dei mezzi, predisposti infatti al solo utilizzo aziendale, come indicato dal decreto del ministero dell’Interno citato nel documento di prassi.

L’Agenzia rileva, inoltre, che questa tipologia di vettura, in base alla normativa vigente, può essere guidata esclusivamente da personale in servizio in quanto un uso privato aprirebbe una procedura sanzionatoria sull’eventuale conducente non autorizzato.

Inoltre, come specificato dall’istante, dopo l’utilizzo della vettura è necessario compilare la relativa scheda con il chilometraggio di inizio e fine servizio, circostanza che permette di verificare l’uso dell’auto al manager aziendale.

In conclusione, anche sulla base della documentazione integrativa, l’Agenzia, in linea con la soluzione dell’istante, ritiene che le vetture in esame possano essere considerate beni strumentali all’attività svolta, non utilizzabili per scopi privati. Di conseguenza, le spese sostenute per tali mezzi potranno essere interamente deducibili ai fini delle imposte dirette.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare la vostra Associazione Territoriale di riferimento.

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