Home Ance ANCE Calabria: codice appalti da correggere in alcune norme contraddittorie

ANCE Calabria: codice appalti da correggere in alcune norme contraddittorie

di Unindustria Calabria

“Risultato, fiducia e trasparenza sono i principi ispiratori dello schema del nuovo Codice, ma per renderli effettivi occorrono correttivi essenziali al testo entrato in Consiglio dei ministri”. È quanto ha affermato il presidente di Ance Calabria ed Ance Cosenza Giovan Battista Perciaccante commentando l’articolato reso noto relativamente al nuovo Codice degli appalti Pubblici.

“In attesa di esaminare il testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri – ha continuato Perciaccante – come Associazione Nazionale dei Costruttori Edili abbiamo il dovere di esprimere alcune considerazioni sull’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici che necessitano, a nostro giudizio, di essere sanate in sede politica. Bene l’introduzione del principio del risultato, della fiducia, di conservazione dell’equilibrio contrattuale e i principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Positivo è certamente il processo di digitalizzazione delle procedure, così come il rafforzamento degli strumenti di deflazione del contenzioso giurisdizionale. Tuttavia, per far sì che questi principi siano effettivi e per non ripetere gli errori fatti nel testo approvato nel 2016, si rendono necessari alcuni correttivi da parte di Governo e Parlamento”.

Queste le principali contraddizioni contenute nel testo a giudizio dei costruttori di Ance Calabria. Secondo il principio del risultato l’opera pubblica deve essere aggiudicata a chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo. “Ma ciò – argomenta il presidente dei costruttori calabresi e vice presidente nazionale con delega al Mezzogiorno ed alle isole Perciaccante – mal si concilia con l’avvenuta eliminazione del tetto massimo al punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. Così facendo, anche in aperto contrasto con la disciplina europea si reintroduce di fatto il massimo ribasso causa di tante distorsioni”.

Del tutto condivisibile, continua l’analisi di Ance, l’affermazione del principio della fiducia che dovrebbe preludere ad una svolta positiva nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, rispetto al passato. “In questa ottica – continua Giovan Battista Perciaccante – appare del tutto contraddittoria la figura dell’illecito professionale la cui definizione appare piuttosto aperta e per di più ancorata ad accertamenti anche non definitivi, come un semplice rinvio a giudizio”.

Da rendere effettivo, a giudizio dei costruttori edili aderenti ad Ance, anche il principio dell’equilibrio contrattuale che, nel testo finora disponibile, si scontra con la norma scritta sulla revisione dei prezzi che prevede troppi limiti e meccanismi di funzionamento troppo complessi per essere efficace. In tal modo si perderebbe l’occasione di risolvere in via definitiva un problema su cui si è dovuti intervenire finora con innumerevoli decreti d’urgenza senza scongiurare il rischio, in caso di aumento dei prezzi, del blocco generalizzato di tutti i cantieri.

Nella stessa misura, appare al momento solo una dichiarazione di principio quella sulla concorrenza e trasparenza. Infatti – aggiunge il presidente dei costruttori calabresi Perciaccante – per l’effetto combinato della normativa che estende in maniera eccessiva le procedure negoziate sotto soglia e di quella sui settori speciali, ormai del tutto liberalizzati, nonché la possibilità per i concessionari di affidare i lavori senza effettuare gare, la quasi totalità delle opere pubbliche rischia di essere sottratta al mercato”.

Inoltre, appare in contrasto con il principio di tutela e sicurezza del lavoro anche la norma che consente di applicare altri contratti oltre a quello dell’edilizia.

“Il nuovo Codice – conclude il presidente di Ance Calabria e Ance Cosenza Giovan Battista Perciaccante – sembra scontare un errore di metodo, che è forse all’origine della contraddizione tra principi annunciati e norme di attuazione, quello di essere stato redatto senza un adeguato confronto con chi con questo Codice deve lavorare. Lo stesso fatale errore alla base del fallimento del Codice del 2016, che si auspica non venga ripetuto”.

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