L’ADR, ossia l’Accordo europeo per il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, raccoglie la complessa disciplina, applicabile al momento nei 54 Paesi (quindi anche in territorio extra UE) che hanno sottoscritto l’accordo.
La disciplina ADR deve essere rispettata dagli operatori che, a diverso titolo, sono coinvolti nel trasporto di merci pericolose (tra cui speditore, trasportatore, caricatore, imballatore). Al fine di delimitare l’ambito di applicazione di questa speciale disciplina, che viene aggiornata con cadenza biennale, è importante individuare se la merce trasportata sia pericolosa anche ai fini della normativa ADR. Infatti, la classificazione di un rifiuto ai fini del TU Ambiente (D.Lgs n.152/2006) ha lo scopo di individuare un Codice CER e le eventuali caratteristiche di Pericolo HP che permettono di gestire correttamente l’intero ciclo di vita del rifiuto stesso. L’ADR, invece, riguarda la sola fase di trasporto su strada. Un rifiuto è soggetto ad ADR se è in grado di provocare danni alla salute, ai beni e all’ambiente a seguito di un incidente e dunque mediante un’azione unica e di breve durata. Attenzione non c’è correlazione tra codice CER e numeri ONU.
Una volta individuato che il rifiuto risulti pericoloso ai sensi dell’ADR (in funzione di: Classe di Pericolo, Numero ONU e gruppo di Imballaggio) occorreranno: tipologie di attrezzature diverse, a seconda della pericolosità della merce (colli, rinfusa, cisterne); una specifica etichettatura del pericolo; la necessità di formare il personale coinvolto nell’attività di trasporto (tra cui il patentino ADR); la nomina del consulente ADR.
Come anticipato, la normativa ADR, salvo il caso in cui sia possibile usufruire di un regime di esenzione totale o parziale, in ragione della tipologia/quantitativo di merce trasportata, deve essere rispettata a vario titolo dagli operatori coinvolti nel trasporto, ossia:
- lo Speditore, l’impresa (anche produttrice) che spedisce per conto proprio o conto terzi le merci pericolose;
- il Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto;
- il Destinatario, il soggetto terzo designato, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’atto della consegna;
- il Caricatore: l’impresa che carica merci pericolose imballate, cisterne o altri contenitori, su un veicolo;
- l’Imballatore, vale a dire quel soggetto (impresa) che si occupa di collocare le sostanze pericolose in imballaggi;
- il Riempitore, l’impresa che opera fisicamente il riempimento di cisterne o di container con sostanze pericolose;
- lo Scaricatore: ogni impresa che rimuove un container o una cisterna riempita con sostanze pericolose.
Genericamente l’impresa edile può rivestire il ruolo di speditore, trasportatore, caricatore e imballatore. L’impresa può essere essa stessa il produttore del rifiuto pericoloso e, in tal caso è importante che sia a conoscenza di come va classificato il rifiuto al fine di individuare propri obblighi e conseguenti responsabilità.
In alcuni casi, la disciplina ADR riconosce una esenzione (parziale o totale) dalle prescrizioni previste dall’ADR. Le esenzioni di cui, in via principale, possono avvalersi le imprese edili sono le esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto (esenzione totale capitolo 1.1.3.1 ADR) e quelle relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (esenzione parziale capitolo 1.1.3.6 ADR).
Si applica l’esenzione totale da tutte le disposizioni ADR nel caso, ad esempio, di trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio, ivi compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e nei limiti delle quantità massime totali specificate al capitolo 1.1.3.6. Devono, in ogni caso, essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.
Pertanto qualora ricorrano i suddetti presupporti l’impresa edile può trasportare fino a 1000 litri di gasolio o 333 litri di benzina con contenitori di max 450 litri con autisti sprovvisti di patentino ADR e senza un vero e proprio documento di trasporto.
Per quanto riguarda l’esenzione parziale essa riguarda, ad esempio: le imprese che trasportano al massimo 1000 litri di gasolio necessario a rifornire mezzi e macchinari di cantiere o 333 litri di benzina. Nel documento di trasporto (bolla di accompagnamento o simile) andranno indicate le informazioni sulla merce trasportata e sulla quantità come ad esempio: 1000 litri, UN 1202 Gasolio 3, III, in una cisterna mobile. L’autista deve dimostrare di aver conseguito una formazione base nella gestione delle merci pericolose (non serve il patentino ADR). Per questa formazione non esistono norme precise. È possibile organizzarla in impresa (per esempio nell’ambito di una formazione sulla sicurezza sul lavoro), Inoltre, a bordo del veicolo deve esserci un estintore da 2kg (polvere).
Sia in caso di esenzione parziale che totale non è richiesta alcuna prescrizione particolare per il mezzo di trasporto che può essere un qualsiasi veicolo aperto o chiuso.
Alla luce delle disposizioni vigenti si ritiene, anche se tale affermazione non sembra da tutti riconosciuta, che siano esentate dall’obbligo del consulente per la sicurezza le imprese che movimentano merci pericolose (es. gasolio, benzina) entro i limiti dell’esenzione di cui al capitolo 1.1.3.6 dell’ADR.
Dovranno, invece, nominare il consulente le imprese che risultino essere (ad esempio nel Formulario Identificazione Rifiuti) soggetti “speditori” di una merce considerata pericolosa anche ai fini ADR e ciò anche se per il trasporto si avvalgono di un’impresa a ciò abilitata che curerà anche tutte le altre fasi, salvo come si vedrà i regimi di esenzione.
Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attesa di provvedere con l’adozione di uno specifico decreto che possa riscrivere i casi di esenzione e faccia maggiore chiarezza, con circolare del 21 dicembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti sui casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli “speditori”. La nota esplicativa cerca di offrire una soluzione, si auspica provvisoria, in vista dell’entrata in vigore, dell’obbligo di nomina del consulente ADR dal prossimo gennaio per gli speditori rispetto ai quali la normativa vigente non prevedeva nessuna possibile esenzione.
Questo obbligo di nomina è stato, infatti, introdotto dall’ADR 2019, con una misura transitoria che prevedeva la deroga a tale obbligo fino al 31 dicembre 2022: questo significa che la nuova disposizione entrerà in vigore con il 1° gennaio 2023, essendo esaurito il periodo di deroga. In ogni caso, l’obbligo di nomina deve essere attuato prima che si dia avvio a una nuova operazione/spedizione che non rientra nei casi esenzione.
Secondo quanto riportato nella Nota esplicativa saranno esentate:
- le imprese che risultano come speditori nell’ambito di un trasporto in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (categoria 3 e 4 della tabella 1.1.3.6)
- le imprese che risultano come speditori con riferimento a operazioni di carico delle merci sopra nominate in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.
Le esenzioni sopra riportate si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
Le esenzioni già valevoli per le altre figure, ed estese dalla nota ministeriale (seppur con dubbia valenza normativa), allo speditore sembrerebbero riferirsi alle fattispecie in cui il trasporto abbia comunque ad oggetto materie considerate con un rischio di inquinamento basso. Non è chiaro se, ad esempio, i residui delle lavorazioni e i rifiuti prodotti dall’impresa stessa indipendente dalla categoria di rischio possano determinare una esenzione generale dalla nomina del consulente (purché con i limiti delle operazioni annue).
In ogni caso, se l’impresa intende avvalersi del regime di esenzione deve comunicarlo alla Motorizzazione competente per territorio, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni, corredate a cura dell’impresa della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. Non è chiaro se, da parte degli Uffici della Motorizzazione, sia svolta una istruttoria che possa portare a “respingere” il regime di esenzione di cui l’impresa intende usufruire. Dal punto di vista amministrativo, infatti, trattandosi di semplice comunicazione e non di richiesta autorizzazione il dichiarante si assume ogni responsabilità per erronea compilazione.
Per quanto riguarda la nomina del consulente, il cui adempimento ricade sul legale rappresentante dell’impresa, si fa presente che il nominativo dovrà essere comunicato agli uffici della Motorizzazione competenti per territorio (in cui ha sede operativa l’azienda), entro 15 gg. dalla nomina.
Il consulente ADR può essere una figura interna o esterna all’impresa e può assumere tale incarico anche per più imprese. Per diventare consulente ADR è necessario superare un esame per conseguire un certificato di formazione professionale che viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Egli avrà principalmente il compito di: individuare i protocolli da seguire perché il trasporto di merci pericolose avvenga in conformità alla normativa.
In attesa di un intervento normativo più strutturato da parte del Ministero, che definisca in modo aggiornato le esenzioni applicabili, si suggerisce alle imprese di verificare l’effettiva necessità di trasporto in regime ADR del rifiuto pericoloso, di quale ruolo rivestono nelle operazioni del trasporto e di quale esenzione dalla nomina del consulente ADR possono usufruire. L’incertezza normativa rende difficile, infatti, adottare una linea interpretativa univoca. Ed è preferibile, in questi casi, l’approccio prudenziale.
A conclusione di quanto detto si ricorda che l’Italia ha recepito l’ADR con l’articolo 168 del Codice della Strada. La norma definisce anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ADR sui dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, sulla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo.
Le violazioni che riguardano la mancata nomina del consulente per la sicurezza sono, invece, contenute nel D.Lgs. 35/2010, n. 35. Si tratta di sanzioni pecuniarie che si applicano nei confronti del legale rappresentante dell’impresa. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.
Per tutti i supporti utili relativi alla valutazione dei casi specifici in riferimento agli obblighi o meno da rispettare è possibile rivolgersi agli uffici della vostra Associazioni Territoriale di riferimento.