L’INPS, con recente messaggio, ha avuto modo di esprimere parere favorevole rispetto alla cumulabilità tra il taglio del cuneo fiscale e l’esonero contributivo del 50% previsto a favore delle lavoratrici madri rientrate in servizio dopo la maternità obbligatoria entro la fine dello scorso anno e per un anno dal rientro in servizio con effetti che si possono protrarre anche nel 2023 (nostra notizia del 30 settembre 2022 dal titolo “Rientro dai congedi per maternità: operativo lo sconto contributivo per 12 mesi dal rientro a favore della lavoratrici madri”).
Le due agevolazioni sono della stessa natura in quanto agiscono entrambe riducendo esclusivamente la contribuzione dovuta dalla dipendente. Naturalmente va rispettato un ordine gerarchico di fruizione degli aiuti vale a dire che in primis va applicata la riduzione del 50% ed a seguire, sui contributi che residuano si può riconoscere il taglio del cuneo fiscale tenendo presente anche le nuove aliquote del cuneo fiscale previste dal decreto lavoro dal luglio 2023 al dicembre 2023.