A seguito dell’emanazione del D.M. 7 agosto 2023, n. 194, che regolamenta le possibili casistiche di esenzione alla nomina del consulente ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una recente circolare con cui ha fornito alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del D.M. del 7 agosto 2023.
In particolare, la Circolare fornisce dei chiarimenti in relazione ad alcuni punti del D.M. 7 agosto 2023, vale a dire:
- l’ambito di applicazione
- casi di esclusione o esenzione totale
- casi di esenzione parziale
- forma del registro
- spedizioni occasionali
- esenzioni per esclusione
- prescrizioni di sicurezza e formazione
- responsabilità del vettore
Si precisa che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 7 agosto 2023 anche gli operatori di stazioni di lavaggio o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedono la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. Pertanto, le officine di lavaggio o di manutenzione, installatori di impianti o simili, sono soggetti alle disposizioni del regolamento ADR e, quindi, alla nomina del consulente. Tali soggetti possono essere esentati solamente se rispettano quanto indicato nel D.M.
Per informazioni e casistiche particolari gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni supporto.