Si informa che il decreto legge 25 giugno 2024, n. 84 recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è stato convertito in legge (8 agosto 2024, n. 115).
Si segnala che, tra le novità inserite in fase di conversione, vi sono le norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati (art. 9-bis) e le disposizioni per l’approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime (art. 14-bis).
In particolare, l’art. 9-bis (Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati) introduce nuove norme per la gestione corretta del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030 dal regolamento europeo 2024/1252 (Critical Raw Materials Act) in tema di riciclo. In questo senso, l’art. 9-bis introduce alcune modifiche al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che riguardano:
- vigilanza e controllo (art. 10): viene stabilito che i Ministeri competenti possono avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) per la vigilanza e il controllo delle attività dei sistemi collettivi che gestiscono i rifiuti dei pannelli fotovoltaici;
- razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico (art. 24-bis): per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo, nonché inviare a quest’ultimo la relativa documentazione di adesione, viene posticipata dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- istruzioni operative (art. 24-bis): dal 1° gennaio 2025, nell’ambito delle istruzioni operative, il GSE introdurrà due finestre temporali annuali di 60 giorni ciascuna, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici potranno comunicare al GSE la loro scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le modalità di invio della documentazione necessaria saranno specificate nelle istruzioni operative del GSE.
L’articolo 14-bis (disposizioni per l’approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime) introduce misure per accelerare e facilitare l’approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del “made in Italy” che non sono comprese nel regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l’articolo prevede:
- individuazione di progetti minerari strategici: Il CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), su proposta del Comitato tecnico e dopo aver consultato la Conferenza permanente Stato-Regioni, le regioni e le provincie autonome, può identificare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano procedure semplificate e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del decreto;
- criteri di valutazione: la rilevanza strategica di questi progetti viene valutata in base al reale fabbisogno nazionale delle materie prime coinvolte, con particolare attenzione alle filiere strategiche del made in Italy. I progetti possono includere non solo l’estrazione, ma anche la raffinazione e la trasformazione delle materie prime sul territorio nazionale;
- semplificazione delle procedure: per i progetti strategici individuati (per l’approvvigionamento urgente delle materie prime non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252), il rilascio delle autorizzazioni segue i termini definiti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto. In caso di ritardi o inadempienze da parte degli organi competenti, il Comitato tecnico può intervenire, assegnando all’organo competente un termine di 15 giorni per provvedere. Se l’inerzia persiste, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto competente per la categoria alla quale appartiene il progetto, che provvede in sostituzione dell’organo inadempiente entro i successivi 60 giorni.
Il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione, per utilità immediata degli interessati può essere richiesto presso gli uffici della sede Territoriale di riferimento.