Con la conversione in legge del decreto n. 48/2024, sono stati introdotti degli incentivi a favore degli Enti del Terzo Settore (Ets) iscritti nel registro unico (Runts) nonché per le Onlus iscritte nella relativa anagrafe, che nel periodo compreso tra il primo agosto 2020 ed il 30 settembre 2024, abbiano assunto disabili di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
La disposizione richiama, in qualità di beneficiari, anche le organizzazioni di volontariato (Odv) e le organizzazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione concluso il 7 novembre 2022.
Da un punto di vista oggettivo la possibilità di accesso ai contributi è garantita non solo in caso di nuove assunzioni ma anche qualora l’Ente del Terzo Settore abbia provveduto, nel periodo di riferimento, alla conversione dei contratti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato.
Su quanto sopra, l’Inps ha indicato di recente le condizioni per la fruizione e fornito le istruzioni per l’invio delle istanze. In particolare, ha specificato che le istanze per accedere al fondo per i contributi possono essere presentate dal 2 settembre al 31 ottobre 2024 e che è’ prevista la corresponsione una tantum di una somma pari a 12 mila euro a cui si aggiungono mille euro per ogni mese trascorso dalla data di assunzione sino al 30 settembre 2024.
La misura consente una cumulabilità con altri incentivi destinati all’inclusione lavorativa della persona con disabilità (art 2, comma 3, del decreto 27 giugno 2024). E’ il caso anche della cosiddetta maxideduzione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 216/2023, elevata al 130% nel caso in cui le nuove assunzioni o le conversioni in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2024 interessino lavoratori ricompresi tra le categorie “meritevoli di maggiore tutela”.
L’agevolazione spetta limitatamente alla parte di impiego dei lavoratori nell’esercizio di attività commerciale.