A seguito delle molte richieste di chiarimento pervenute dalle imprese cui si è dato seguito in questi giorni, si ritiene utile trasmettere una breve sintesi del funzionamento del cosiddetto “bonus Natale” spettante ai lavoratori dipendenti che ne facciano istanza al proprio datore di lavoro, vista anche l’imminenza dei termini di erogazione dello stesso.

Con il recentissimo decreto cosiddetto Concordato Bis (DL 167/2024) è stata estesa la platea dei beneficiari, modificando i requisiti applicativi del bonus per ricomprendere anche i lavoratori non coniugati oppure separati o divorziati.

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SINTESI – BONUS NATALE

A QUANTO AMMONTA

Il bonus ammonta ad un importo di euro 100,00 per ciascun lavoratore interessato.

A CHI SPETTA

Il bonus spetta ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente che abbiano:

  • conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • a carico fiscalmente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, non coniugati oppure separati o divorziati oppure almeno un figlio a carico in caso di unico coniuge che si trova nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 1 lett. c) TUIR (compresi i nuclei monogenitoriali);
  • una imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di valore superiore agli importi delle detrazioni da lavoro dipendente.

QUANDO VA EROGATO

L’erogazione avviene nel mese di dicembre unitamente alla erogazione della tredicesima mensilità.

COME SI RICHIEDE

Il lavoratore deve inoltrare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

L’autocertificazione dovrà contenere le indicazioni sul possesso dei requisiti reddituali e familiari, e l’indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (ovvero solo del codice fiscale del/i figlio/i, in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, ricevuta l’autodichiarazione del lavoratore, provvede ad erogare il bonus unitamente alla tredicesima mensilità.

Successivamente, attraverso l’istituto della compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del bonus potrà procedere al recupero, in sede di conguaglio, delle somme anticipate.

Il codice da utilizzare per i datori di lavoro privati nel modello F24 è il “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.

Il datore di lavoro potrà procedere al recupero del bonus nei confronti del lavoratore qualora non spettante. In caso contrario, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi successiva, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto. Si ricorda che trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in caso di dichiarazione non veritiera, il lavoratore è soggetto anche a profili di responsabilità diretta.

Il datore di lavoro che riceve l’autodichiarazione e che eroga il bonus è tenuto a conservare, nei termini di legge, la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

NOTE

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del lavoratore e deve essere riproporzionato nell’ammontare in relazione alla durata del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.

Nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro come nel caso dei lavoratori part-time.

Il bonus spetta anche ai lavoratori domestici.

In presenza di più rapporti di lavoro dipendente nello stesso anno, il lavoratore ha diritto al bonus una volta soltanto per cui dovrà richiedere l’indennità esclusivamente a un datore di lavoro.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni supporto e necessità.

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