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Novità in materia di lavoro – Sintesi anticipazioni 2025

di Unindustria Calabria

In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di legge in corso di definizione, si provvede a fornire una breve guida relativa alle principali novità in materia di lavoro che troveranno attuazione nell’anno 2025 per effetto della Legge di Bilancio e del cosiddetto DDL Lavoro, collegato alla medesima Legge sulla base delle attuali determinazioni e della documentazione predisposta e diffusa dal Governo.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti e chiarimenti specifici anche in funzione delle successive disposizioni, normative ed amministrative, relative alle singole materie.

GUIDA NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO 2025

1) LEGGE DI BILANCIO 2025

DECONTRIBUZIONE SUD

L’esonero, di cui si era inizialmente paventata la cessazione al 31/12/2024, viene rivisto e mantenuto anche per il 2025 per i datori di lavoro che occupino lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del SUD. Lo sgravio viene però ridotto al 25% (rispetto al 30% precedentemente in atto) e con l’introduzione di un tetto massimo mensile di fruizione (euro 145,00 per il 2025) per massimo 12 mesi nell’anno. L’esonero si ridurrà al 20% nel periodo 2026/2028 (con un tetto mensile iniziale di euro 125,00 e poi di euro 100,00) fino ad arrivare al 15% nel 2029 (con un tetto mensile di euro 75,00).

Per i datori di lavoro con oltre 250 dipendenti l’agevolazione, subordinata all’autorizzazione UE, è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

IRES PREMIALE

Per il periodo d’imposta 2025 si prevede una riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che accantonino utili per una quota non inferiore all’80% e destinino almeno il 30% di tale accantonamento a nuovi investimenti strumentali alla transizione digitale e ecologica.

Occorrerà, inoltre,

  • mantenere i livelli occupazionali in termini di unità lavorative per anno (ULA) rispetto alla media del triennio precedente;
  • incrementare l’occupazione con nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato in misura pari ad almeno l’1% del numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2024 e, comunque, in misura non inferiore ad almeno n. 1 lavoratore (per le aziende con meno di 100 dipendenti);
  • non fare ricorso alla CIG nell’esercizio 2024 o 2025 ad eccezione della CIG Ordinaria.

PREVIDENZA E FLESSIBILITÀ IN USCITA

Viene introdotto la possibilità di una uscita pensionistica “anticipata” per i lavoratori, anche per il rinnovo generazionale in azienda, con il supporto della previdenza integrativa.

Per i lavoratori con inizio del rapporto di lavoro successivo al 31/12/1995 dal 01/01/ 2025 si potrà accedere alla pensione anticipata con un minimo di 64 anni di età utilizzando come “supporto economico” la rendita della pensione complementare nelle more versata per raggiungere la soglia pensionistica minima del trattamento (3 volte il valore dell’assegno sociale). Tale possibilità sarà applicabile con una contribuzione minima di 25 anni (30 anni dal 2030).

FONDO PARTECIPAZIONE LAVORATORI ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE

Si prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione per il 2025 di euro 70 milioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

Per ADI e SFL vengono ampliate platea dei beneficiari ed importi per migliorare l’efficacia del sistema di sostegno alla ricollocazione al lavoro, con revisione del valore dell’ISEE e del tetto del reddito familiare.

CONTRIBUZIONE LAVORATORI AUTONOMI

Per i lavoratori autonomi della gestione artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 e percepiscono redditi d’impresa (anche in regime forfettario), si prevede la possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione nella misura del 50% e per un periodo di 36 mesi.

2) DDL LAVORO

DIMISSIONI PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

Per contrastare il fenomeno delle assenze ingiustificate per indurre il datore di lavoro al licenziamento e quindi alla successiva percezione della indennità di disoccupazione per il lavoratore, il DDL prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro divenga automaticamente imputata a volontà del lavoratore nei casi di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, per un periodo superiore a 15 giorni.

Il datore di lavoro dovrà comunicare il superamento del citato limite di assenze all’Ispettorato del Lavoro competente.

PERIODO DI PROVA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il DDL prevede, salve previsioni più favorevoli del CCNL, che il periodo di prova per i rapporti di lavoro a termine sia fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario (il periodo di prova non potrà essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata inferiore a 6 mesi e non potrà essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi ed inferiori a 12 mesi).

CONTRATTI MISTI

Il DDL prevede, per le aziende con oltre 250 dipendenti, la possibilità di poter avere alle proprie dipendenze lavoratori con un contratto misto tra subordinato ed autonomo.

Ciò riguarderà sia le persone fisiche iscritte in albi o registri professionali sia le persone fisiche non iscritte in albi o registri professionali, in questo caso nel rispetto delle modalità e condizioni previste da specifiche intese di contrattazione collettiva di prossimità.

Il contratto di lavoro autonomo dovrà essere certificato dalle commissioni di certificazione e non dovrà sovrapporsi al contratto di lavoro subordinato riguardo all’oggetto, alle modalità della prestazione ed all’orario di lavoro.

Il lavoro svolto in modalità autonoma potrà fruire del regime fiscale forfettario.

DILAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI

Il DDL prevede che 01/01/2025 i debiti contributivi, i premi e gli accessori di legge dovuti a INPS e INAIL e non ancora affidati agli agenti della riscossione, possano essere rateizzati fino ad un massimo di 60 rate mensili.

SMART WORKING

Il DDL stabilisce in via definitiva che le comunicazioni obbligatorie relative allo smart working vadano effettuate dal datore di lavoro al Ministero del lavoro, in via telematica entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo

SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Il DDL prevede che la somministrazione di lavoro relativa a lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione o lavoratori assunti per determinate esigenze (attività stagionali, spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, ultracinquantenni) sia esclusa dal limite percentuale quantitativo.

Quindi, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva (24 mesi) della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

In merito alle causali del contratto a termine, il DDL stabilisce che le causali (che sono obbligatorie in caso di rapporto superiore a 12 mesi) non vadano indicate e non siano previste in caso di impiego disoccupati oltre 6 mesi, fruitori di ammortizzatori sociali e per lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

CUMULO TRA LAVORO SUBORDINATO E CASSA INTEGRAZIONE

Il DDL prevede che ai lavoratori subordinati in CIG in caso di svolgimento di attività di lavoro (presso altre realtà lavorative) pari o inferiore a 6 mesi si applichi la riduzione del periodo di CIG e non più la sospensione.

Il lavoratore resta obbligato a dare preventiva comunicazione alla sede INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa pena la decadenza dal trattamento di CIG.

CONCILIAZIONI TELEMATICHE

Si prevede l’introduzione di una regolamentazione per lo svolgimento delle conciliazioni in materia di lavoro in modalità telematica.

APPRENDISTATO

Il DDL estende le risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione a tutte le tipologie di apprendistato oltre all’apprendistato professionalizzante.

Inoltre si prevede la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale stesso, con aggiornamento del piano formativo.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni supporto in merito.

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