La norma vieta l’immissione degli imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (art 195 Decreto legislativo 152/2006 che neutralizza l’articolo 21, comma 4).
Per i rifiuti rappresentati da imballaggi terziari, l’impresa è esclusa dal pagamento della tariffa rifiuti solo se, in modo esplicito, ne fa richiesta motivata al comune di appartenenza.
In base a questo principio la quinta sezione civile della corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di una società avverso alla sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in materia di riduzione della superficie tassabile.
La suprema corte ricorda che agli imballaggi terziari (ed ai secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica l’art. 62, comma 3, del decreto legislativo 507/93 il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, esclusa la parte ove, per struttura e destinazione, si formano i rifiuti speciali che, come tali, non possono essere immessi nella raccolta degli urbani.
La citata sentenza estende a questo regime anche gli imballaggi terziari ed afferma l’accollo in capo al contribuente dell’onere di provare tutti i presupposti posti a base della riduzione di superficie.