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C.C.N.L. applicabile nei contratti di appalto – Le novità nel decreto legislativo correttivo codice appalti

di Unindustria Calabria

Si informa che da gennaio 2025 sono in vigore le novità introdotte dall’art. 2 del decreto legislativo correttivo (n. 209/2024, pubblicato in G.U. del 31 dicembre 2024) in materia di C.C.N.L. applicabile nei contratti di appalto.

Il testo dell’art. 11 del codice appalti alla luce delle citate modifiche prevede una conferma e due novità. La conferma riguarda il comma 1 dell’art. 11, in base al quale al personale impiegato nell’appalto si applica il C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il C.C.N.L. tuttavia deve avere un ambito di applicazione “strettamente connesso” con l’attività oggetto dell’appalto”.

La prima novità riguarda il comma 2, che amplia il perimetro degli atti di gara nei quali le stazioni appaltanti devono indicare il C.C.N.L. di riferimento anche utilizzando il criterio dell’attività prevalente. Inoltre tale individuazione deve avvenire non più solo nel rispetto del comma 1 ma anche nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato I.01 di nuova introduzione.

La seconda novità riguarda il comma 2 bis, che consente, nel medesimo appalto, di individuare un diverso ed ulteriore C.C.N.L. in presenza congiunta di quattro condizioni:

a) le attività da svolgere siano scorporabili, secondarie ed accessorie;

b) le attività devono essere differenti da quelle prevalenti oggetto di appalto;

c) le attività non devono superare una soglia del 30%;

d) le attività scorporabili devono rappresentare una categoria omogenea di prestazioni.

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